Danno all’immagine da patteggiamento e quantificazione equitativa (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 141 del 11.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. e divenuta irrevocabile in relazione a un reato commesso in danno della pubblica amministrazione, integra il presupposto del giudizio contabile di danno all’immagine previsto dall’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009. Nel giudizio erariale la condanna per danno all’immagine presuppone l’accertamento autonomo del fatto storico, la cui prova è governata dal criterio del più probabile che non e non da quello dell’oltre ogni ragionevole dubbio. La quantificazione equitativa del pregiudizio può assumere come parametro di riferimento il criterio presuntivo dell’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994, che non vincola il giudice al suo valore legale.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti ha citato in giudizio il convenuto, già Presidente del Consiglio di amministrazione di una società in house provinciale, chiedendone la condanna al pagamento in favore della società della somma di euro 381.804,72, oltre rivalutazione, interessi e spese.
La richiesta si fonda su una segnalazione della Guardia di Finanza, che dava notizia del passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento pronunciata dal GIP del Tribunale penale di Cagliari per peculato. Il convenuto si è costituito contestando la qualificazione delle condotte, l’assenza di prova sull’uso illecito del parco auto, la sussistenza e l’entità del clamor fori e invocando una compensatio con i vantaggi che la società avrebbe tratto dallo svolgimento, non retribuito, delle mansioni di direttore tecnico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene sussistenti tutti gli elementi richiesti per la condanna per danno all’immagine: l’allegazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., divenuta irrevocabile per un reato commesso in danno della pubblica amministrazione, e la comprovata sussistenza del clamor fori, dimostrata dagli articoli di stampa versati in atti.
Quanto al presupposto della condanna definitiva, la Corte richiama la ricostruzione già operata dalla sentenza n. 70 del 2024 della medesima Sezione, confermando che anche la pronuncia di patteggiamento è idonea a integrare la fattispecie. Nessuna rilevanza assumono i provvedimenti penali adottati nei confronti di altri soggetti, poiché la posizione del convenuto è stata oggetto di esame separato e la sentenza ha riguardato esclusivamente lui.
Nel merito, la Corte ravvisa un grave vulnus al prestigio dell’amministrazione, ritenendo indubbia l’ampia risonanza sociale delle condotte. Sull’elemento soggettivo non vi è motivo di discostarsi dalla prospettazione accusatoria: le condotte sono evidentemente dolose e il convenuto era in grado di comprenderne le conseguenze.
È respinta l’eccezione di compensatio lucri cum damno fondata sulle mansioni non retribuite di direttore tecnico: tale vicenda esula dal giudizio e potrebbe essere contestata davanti al giudice del rapporto di lavoro. In questa sede è contestato il solo danno all’immagine, sul quale lo svolgimento di quelle mansioni non ha avuto alcun impatto.
Per la quantificazione la Corte procede equitativamente, assumendo come riferimento il criterio presuntivo dell’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994, che presume il danno pari al doppio del valore illecitamente percepito. Tuttavia, considerata la gravità del fatto, la reiterazione, il ruolo apicale e l’impatto mediatico, ma anche la scelta del patteggiamento, che ha limitato la risonanza della vicenda, e l’acquiescenza di altri soggetti, liquida equitativamente il danno in 100.000,00 euro, importo comprensivo di rivalutazione monetaria, con interessi legali dalla pubblicazione fino al soddisfo. La condanna alle spese segue la soccombenza ai sensi dell’art. 31 d.lgs. n. 174/2016.
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Nota della Redazione
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