Riliquidazione pensione quota A: anzianità minima comprende requisito anagrafico (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 50 del 09.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di calcolo della quota A del trattamento pensionistico, l’art. 3, comma 2, L. n. 965/1965 va interpretato nel senso che per “anzianità minima richiesta per il diritto a pensione” deve intendersi il requisito complessivo richiesto dalla legge per accedere alla pensione, comprensivo tanto dell’anzianità contributiva quanto di quella anagrafica. Ne consegue che, per il lavoratore che abbia proseguito l’iscrizione previdenziale con retribuzione inferiore dopo una prima cessazione, il triennio retributivo da assumere a base del calcolo decorre dal momento in cui è stata conseguita quella anzianità complessiva, anche mediante il perfezionamento del requisito anagrafico. La diversa tesi che riferisce la norma alla sola anzianità contributiva è contraria alla lettera e alla ratio della disposizione, che mira a salvaguardare il dipendente che, perdurando l’iscrizione, percepisca una retribuzione più bassa di quella che avrebbe ottenuto cessando prima.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente di un ente pubblico e successivamente collocato in distacco presso una Regione per poi tornare alle dipendenze dell’ente originario con retribuzione inferiore, chiedeva all’INPS la pensione anticipata. L’Istituto liquidava il trattamento con il sistema c.d. misto mediante provvedimento del 16.06.2022, calcolando la quota A sulle retribuzioni dell’ultimo quinquennio precedente la cessazione definitiva.
Il ricorrente contestava tale criterio, sostenendo che il triennio retributivo andasse individuato con riferimento al momento in cui aveva maturato il requisito per l’accesso alla pensione anticipata c.d. “quota 100”, e cioè al 14.11.2019, con conseguente decorrenza del triennio dal 14.11.2016. Proposto ricorso amministrativo rimasto senza riscontro, adiva la Corte dei conti chiedendo l’accertamento dell’erroneità del calcolo e la condanna dell’INPS al pagamento delle differenze.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile individua la questione nell’interpretazione dell’art. 3, comma 2, L. n. 965/1965, norma che deroga al criterio generale del comma 1, il quale àncora la determinazione della quota A alla retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione dal servizio.
La disposizione derogatoria, osserva la Corte, è volta a salvaguardare la posizione di chi, perdurando l’iscrizione, non abbia conseguito il diritto a pensione e vada a percepire una retribuzione inferiore rispetto a quella che gli sarebbe spettata ove fosse cessato prima. Il ricorrente rientra in tale ipotesi, avendo acquisito il diritto alla pensione di anzianità il 14.11.2019, quando si trovava nuovamente alle dipendenze dell’ente originario con retribuzione minore, vantando 38 anni di contributi e 62 anni di età.
La Corte respinge la tesi dell’INPS secondo cui la norma farebbe riferimento alla sola anzianità contributiva. Una simile lettura esula dalla letteralità della disposizione ed è contraria alla sua ratio: per “anzianità minima richiesta per il diritto a pensione” deve intendersi il requisito complessivo, contributivo e anagrafico, richiesto dalla legge per accedere al trattamento.
Nel caso concreto, al momento dei fatti era vigente l’art. 14 del D.L. n. 4/2019, convertito con L. n. 26/2019, che subordinava l’accesso alla pensione anticipata “quota 100” al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva di 38 anni. Ne deriva che la sola anzianità contributiva di 39 anni, con età inferiore ai 62 anni, non avrebbe consentito l’accesso al trattamento: il requisito è stato perfezionato solo al compimento del sessantaduesimo anno.
Accolto il ricorso, la Corte riconosce il diritto alla riliquidazione del trattamento sin dall’originaria decorrenza, fissando al 14.11.2016 l’inizio del triennio retributivo da assumere a base del calcolo della quota A, con condanna dell’INPS al pagamento delle differenze, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.