Pensione privilegiata e nesso causale nella consulenza tecnica d’ufficio (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 201 del 08.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata, l’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio può essere fondato dal giudice contabile sulla consulenza tecnica d’ufficio, quando questa risulti esaustiva, logicamente motivata e sorretta da coerenza argomentativa. Il criterio probabilistico prospettato dal ricorrente cede di fronte alle conclusioni formulate dall’ausiliario in termini di certezza, le quali, nell’individuare la causa dell’infermità in una patologia diversa e non oggetto di causa, escludono il nesso eziologico invocato. Il riconoscimento della causa di servizio della sola patologia dipendente non esime dal liquidare, sui maggiori ratei, interessi legali e rivalutazione monetaria, quest’ultima nei limiti dell’importo eventualmente eccedente gli interessi, secondo le SS.RR. n. 10/2002/QM.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri, ha dedotto di aver sofferto, sin dal dicembre di un anno non precisato, ripetuti episodi di natura cardiaca, con ricoveri ospedalieri, terapia anticoagulante e prescrizioni di riposo, anche in conseguenza di un alterco sul luogo di lavoro. Sottoposto a giudizio di idoneità, veniva ritenuto non idoneo al servizio incondizionato. Presentava quindi domanda di pensione privilegiata, ma il competente comitato di verifica escludeva la dipendenza delle patologie da causa di servizio.
Il ricorrente ha proposto ricorso chiedendo l’accertamento della dipendenza da causa di servizio e il diritto alla pensione privilegiata per la quinta categoria, Tab. A, o diversa categoria. Si sono costituiti il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, eccependo il difetto di interesse per una parte del provvedimento, e l’INPS, insistendo per l’infondatezza. Il giudice ha disposto consulenza tecnica d’ufficio, dapprima conferita all’UML presso il Ministero della Salute e poi, con ordinanza, al Collegio medico legale dell’ASL di Bari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio medico legale ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra una sola delle patologie dedotte e il servizio prestato, escludendolo per l’altra. Muovendo dalla presenza di una diversa patologia, diagnosticata in un secondo momento, l’ausiliario ha affermato una stretta correlazione causale e cronologico-consequenziale tra quest’ultima e quella oggetto del ricorso.
Lo specialista cardiologo, con considerazioni fatte proprie dall’intero collegio, ha chiarito che la fibrillazione atriale può insorgere anche in soggetti giovani con cuore sano, ma che la diagnosi della sindrome delle apnee ostruttive notturne, trattata con C-PAP, è stata tardiva rispetto a quella di fibrillazione atriale. Pur non escludendo che situazioni di stress psico-fisico possano scatenare episodi aritmici, l’ausiliario ha ricondotto l’insorgenza della fibrillazione atriale alla sindrome delle apnee, qualificandola come epifenomeno a essa riferibile.
La Corte ha giudicato tali argomentazioni esaustive, ampiamente motivate e sorrette da coerenza logica. In particolare, ha ritenuto che il criterio probabilistico invocato dal ricorrente ceda di fronte al giudizio formulato in termini di certezza dall’organo di consulenza tecnica. Assume rilievo dirimente la circostanza che, dopo il trattamento con C-PAP, non si siano più verificati ulteriori ricoveri per aritmie.
Il ricorso è stato pertanto accolto parzialmente, con riconoscimento della causa di servizio della sola patologia ascrivibile alla categoria VIII della tabella A allegata al d.p.r. n. 915/1978, e conseguente trattamento di privilegio dalla data della domanda. Sui maggiori ratei spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo le SS.RR. n. 10/2002/QM. Le spese legali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza parziale.
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Nota della Redazione
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