Danno erariale da peculato per produzione bollettario e danno immagine (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 127 del 08.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa la produzione, da parte della Procura contabile, della documentazione idonea a provare il danno è rituale anche se quella stessa documentazione non sia stata acquisita nel processo penale. La provvisionale liquidata dal giudice penale in favore dell’ente non esaurisce la determinazione del pregiudizio, che resta riservata a separata sede, nella quale il thema probandum è pieno. Il giudicato penale di condanna fa stato, ai sensi dell’art. 651 cod. proc. pen., sull’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della commissione dell’imputato, ma non sull’elemento soggettivo né sulla quantificazione del danno. Il danno all’immagine dell’ente è risarcibile in via presuntiva, purché la condanna penale irrevocabile sia per delitto commesso in danno della pubblica amministrazione e il clamor fori sia dimostrato, e va liquidato con criteri equitativi quando la norma del duplum non sia applicabile ratione temporis.
Il Fatto
Il Procuratore regionale della Lombardia ha citato in giudizio l’ex Comandante della Polizia locale di un Comune per responsabilità amministrativa, chiedendo la condanna al risarcimento di un danno complessivo di euro 36.165,20: euro 4.038,40 per danno patrimoniale diretto ed euro 32.126,80 per danno all’immagine.
Il convenuto era stato condannato in sede penale, per il solo anno 2012, per il reato di peculato di cui all’art. 314 cod. pen., con sentenza poi divenuta irrevocabile, mentre era stato assolto con formula piena per le annualità precedenti e per l’anno 2013, nonché dalle imputazioni di falso. Il giudice penale aveva liquidato in via provvisionale euro 12.025,00 e aveva riservato la liquidazione definitiva del danno a separata sede. La questione centrale riguarda il bollettario n. 19 del 2012, non rinvenuto tra i documenti sequestrati in sede penale e prodotto solo nel giudizio contabile: la difesa ne eccepisce la tardività, la Procura ne deduce la prova del maggior danno.
La Motivazione della Corte
La Sezione esamina in via preliminare l’eccezione di tardività della produzione del bollettario. Il processo contabile e quello civile per il risarcimento del danno, osserva la Corte richiamando Cass. SS.UU. n. 26659/2014, possono svilupparsi parallelamente e l’unico effetto reciproco è l’improcedibilità quando l’ente abbia già conseguito integralmente la riparazione del danno subito. Nel caso di specie ciò non si è verificato, poiché il danno liquidato dal giudice penale era inferiore a quello effettivo.
La Corte sottolinea che la sentenza penale non ha affermato che il danno liquidato fosse quello effettivamente subito dall’ente: la somma era espressamente una provvisionale, con riserva di liquidazione definitiva in separato giudizio, identificabile anche nel giudizio di responsabilità amministrativa. In tale sede è pertanto rituale la produzione della documentazione probatoria. L’eccezione è dichiarata infondata, non ravvisandosi alcuna violazione del diritto di difesa. Nel merito, il giudicato penale fa stato, ai sensi dell’art. 651 cod. proc. pen., sull’accertamento del fatto, dell’illiceità penale e della commissione dell’imputato; pur non facendo stato sull’elemento soggettivo, la Corte ravvisa la sussistenza del dolo nella posizione di dominus del servizio ricoperta dal convenuto.
Quanto al danno patrimoniale, la Sezione liquida la somma risultante dal bollettario n. 19, le cui ricevute sono sufficientemente leggibili; il dubbio sulla ricevuta n. 468 del 10 ottobre 2012 viene risolto in favore del convenuto, considerando provato solo l’importo inferiore, per un totale di euro 3.984,27, oltre rivalutazione dal 1° gennaio 2013 e interessi legali dalla sentenza al saldo.
Sul danno all’immagine, la Corte afferma la sussistenza dei presupposti di proponibilità dell’azione, ravvisati nella condanna penale irrevocabile per un delitto commesso in danno della pubblica amministrazione, nella specie il peculato, che soddisfa la condizione a prescindere dall’interpretazione sull’art. 51, comma 7 c.g.c.. Nel merito, la lesione alla reputazione dell’ente è desunta dalla posizione di vertice del convenuto, dalla gravità del reato e dal clamor fori, dimostrato con la produzione di articoli giornalistici; il danno è ritenuto verificatosi in via presuntiva.
Per la quantificazione, la Sezione esclude l’applicazione ratione temporis della norma del duplum di cui all’art. 1, comma 1-sexies della legge n. 20/1994, pur ammettendo che la giurisprudenza ne abbia talora fatto uso in via equitativa per fatti anteriori, e ritiene più equo ricorrere ai criteri equitativi. Considerata la riduzione della condotta illecita accertata in sede penale rispetto all’originaria imputazione, il danno all’immagine è contenuto in euro 20.000, con interessi legali dalla sentenza al saldo. La Corte condanna quindi il convenuto al pagamento complessivo di euro 23.984,27, oltre accessori, e alle spese di giudizio come da dispositivo.
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Nota della Redazione
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