Nessuna colpa grave degli amministratori per le proroghe del servizio canile (Corte dei Conti Sez. III App. n. 131 del 04.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La colpa grave dell’amministratore pubblico, quale elemento soggettivo della responsabilità amministrativo-contabile, deve essere accertata ex ante e in concreto, verificando il livello di diligenza concretamente esigibile rispetto alla natura dell’attività esercitata e alla maggiore o minore antidoverosità del comportamento. Il contesto di prolungati contenziosi, di esigenze di tutela sanitaria e del benessere animale e la pendenza di un giudizio amministrativo sulla procedura selettiva possono escludere la gravità della colpa degli amministratori che abbiano disposto la proroga dell’affidamento di un servizio pubblico. Ne deriva il rigetto della domanda risarcitoria della Procura erariale e l’assoluzione dei convenuti.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per l’Umbria ha accolto la domanda della Procura contabile e condannato il sindaco, tre assessori e una dirigente di un Comune umbro al pagamento di € 148.990,39, pari a € 29.798,08 ciascuno, oltre accessori. L’addebito riguardava la gestione inefficiente del servizio di ricovero e mantenimento dei cani randagi, realizzata mediante reiterate proroghe a favore del medesimo affidatario, in violazione delle regole europee e nazionali in materia di gare ad evidenza pubblica.
Il danno alla concorrenza era stato quantificato in via equitativa, applicando allo 12,09% il ribasso medio risultante dalla relazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. Tutti i condannati hanno proposto appello, deducendo l’errata individuazione del perimetro temporale, l’insussistenza della colpa grave, l’assenza di prova del danno e del nesso causale e la violazione del contraddittorio. La Procura generale ha chiesto il rigetto degli appelli.
La Motivazione della Corte
La Sezione Terza d’Appello ha disposto la riunione dei gravami e ha fatto applicazione del principio della ragione più liquida, esaminando direttamente i profili suscettibili di definire il giudizio, in ossequio all’art. 5, comma 2, c.g.c. e ai principi di effettività e celerità della tutela. Ha quindi concentrato l’attenzione sulla sussistenza dell’elemento soggettivo.
Il Collegio ha ricostruito l’intera vicenda. L’affidamento originario risale a una gara del 2005; negli anni successivi il Comune, individuato ente capofila per un canile comprensoriale, ha prima avviato una trattativa per rilevare il canile esistente, poi l’ha abbandonata per realizzare una struttura comunale. La proposizione di ricorsi davanti al TAR e al Consiglio di Stato da parte dell’affidatario uscente ha indotto l’ente a proseguire le proroghe. Tre gare bandite si sono rivelate deserte o infruttuose. Il quinquennio oggetto di contestazione si apre con la delibera di giunta che, in forza di un’ordinanza sindacale, ha disposto la proroga nelle more di una nuova gara.
La Corte ha rilevato che tale delibera è stata impugnata davanti al TAR con ricorso assistito da domanda cautelare, definita con la sollecita fissazione dell’udienza di merito; la sentenza è stata pubblicata solo nel 2017. Successivamente, la cessazione del servizio di canile sanitario da parte dell’azienda sanitaria ha imposto di dare precedenza alla gara per quel servizio. Solo con l’apertura del nuovo canile comunale, nel 2020, il servizio è tornato in gestione pubblica, con trasferimento coatto degli animali disposto con ordinanza extra ordinem.
Secondo la Sezione, il criterio di valutazione della colpa grave è quello dell’accertamento ex ante e in concreto, non ex post né in astratto: occorre individuare il livello di diligenza esigibile rispetto alla natura dell’attività e alla maggiore o minore antidoverosità della condotta. Nel contesto caratterizzato da numerosi e prolungati contenziosi e da esigenze di tutela sanitaria e del benessere animale, non può essere mosso agli appellanti un rimprovero a titolo di colpa grave.
Accolti i riuniti appelli, la Corte ha riformato la sentenza di primo grado e assolto gli appellanti dagli addebiti, ponendo le spese di entrambi i gradi a carico del Comune. Ogni ulteriore questione è rimasta assorbita.
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Nota della Redazione
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