Discarico del conto giudiziale del cassiere e verifica di rispondenza non necessaria (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 20 del 03.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, il discarico dell’agente contabile può essere pronunciato senza che il conto giudiziale sia sottoposto a specifica e analitica revisione, quando la rispondenza del conto stesso ai requisiti di idoneità per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile, richiesti dall’art. 140, comma 2, c.g.c., sia già stata accertata in via generale con precedenti pronunce e il decreto presidenziale di organizzazione dell’attività istruttoria per l’anno di riferimento non richieda più quella verifica. La scelta di destinare le risorse istruttorie ad altre figure di agenti contabili, in presenza di una rispondenza già riscontrata, giustifica la pronuncia di discarico. Il Collegio conserva il potere-dovere di valutare la condivisibilità della prospettazione del giudice designato.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto il conto giudiziale reso dal cassiere di un Comprensorio sanitario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige per l’esercizio finanziario 2015, iscritto al registro di segreteria. Il magistrato designato all’esame del conto, con apposita relazione, ha rimesso gli atti al Collegio e ha proposto il discarico del contabile.
Nella relazione si è dato atto che, con riferimento alla corretta ed esaustiva predisposizione dei conti giudiziali di cassieri ed economi dei diversi Comprensori sanitari, la Corte aveva già formulato, con rispettive pregresse pronunce, una serie di indicazioni in ossequio al principio secondo cui il conto deve essere idoneo, per forma e contenuto, a rappresentare i risultati della gestione contabile. La verifica di tale rispondenza non risulta però più indicata nel decreto presidenziale emanato per l’anno 2025. Il Procuratore regionale ha formulato conclusioni conformi alla relazione del giudice relatore.
La Motivazione della Corte
La questione affrontata dal Collegio attiene alla necessità o meno di sottoporre il conto a specifica revisione prima di pronunciare il discarico. Il giudice designato ha osservato che, con riguardo ai conti nuovamente depositati in esito alle pregresse pronunce, l’attività di revisione via via intervenuta aveva costantemente riscontrato la rispondenza alle indicazioni impartite, con conseguenti proposte e conformi provvedimenti di discarico.
Il punto decisivo è di natura organizzativa. La verifica di quella rispondenza non è più prevista nel decreto presidenziale ex art. 145, comma 2, c.g.c. per l’anno 2025. Da ciò il giudice designato ha tratto la conseguenza che la prioritaria esigenza di destinare l’attività istruttoria ad altre figure di agenti contabili, e l’ottimale utilizzo delle esigue risorse disponibili, mal si conciliano con la prosecuzione di siffatta analitica verifica.
Il Collegio ha aderito a questa prospettazione. Non si rinvengono, nella specie, plausibili ragioni per non reputare che la rispondenza già accertata alle ridette indicazioni connoti anche il conto in esame. Ne deriva che non appare necessario sottoporlo a specifica revisione al fine di pronunciarne il discarico.
La Corte ha quindi ritenuto che non sussistano condizioni ostative alla pronuncia di discarico del conto reso dal cassiere per l’esercizio 2015. La statuizione non comporta condanna alle spese, non essendo luogo a pronuncia sul punto.
Il principio che si ricava è di carattere essenzialmente processuale-organizzativo: la verifica analitica del conto non è fine a se stessa, ma strumentale all’accertamento della regolarità della gestione; quando tale accertamento può fondarsi su riscontri già acquisiti in via generale, e l’organizzazione dell’attività istruttoria non impone più quella verifica, il discarico può essere pronunciato senza ulteriori passaggi istruttori. Resta fermo il controllo del Collegio sulla condivisibilità della proposta del giudice designato, che nella specie è stata ritenuta meritevole di adesione.
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Nota della Redazione
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