Diploma falso e retribuzioni indebite: responsabilità contabile della collaboratrice scolastica (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 32 del 01.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancanza del titolo di studio normativamente richiesto per l’accesso ad un contratto di lavoro pubblico recide il rapporto sinallagmatico tra la prestazione lavorativa e la retribuzione percepita. La violazione della normativa sui requisiti di accesso rende nullo il contratto per illiceità della causa e qualifica come indebita la percezione della retribuzione erogata durante lo svolgimento del rapporto. Il lavoratore che abbia dolosamente dichiarato il falso, indicando un titolo di qualificazione professionale inesistente, configura responsabilità erariale per il danno corrispondente alla retribuzione indebitamente percepita, estesa ai contributi previdenziali erogati. Il principio di necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato impedisce al giudice contabile di quantificare il danno oltre il petitum della Procura, pur in presenza di un orientamento che riconosce parziale utilità alle prestazioni svolte.
Il Fatto
La Procura regionale contesta alla convenuta un danno erariale pari ad euro 52.485,73, corrispondente al 50% della retribuzione lorda, dei contributi previdenziali e delle indennità NASPI percepiti per avere lavorato come collaboratrice scolastica, tra il novembre 2007 e il settembre 2023, presso istituti scolastici della Provincia di Udine, sulla base di un diploma di licenza media ritenuto falso.
All’udienza pubblica del 19 settembre 2024 il Collegio dichiara la contumacia della convenuta e dispone approfondimenti istruttori con ordinanza n. 6/2024, chiedendo alla pubblica accusa di precisare i periodi lavorativi, di verificare la corrispondenza tra l’istituto indicato nel diploma e il plesso realmente esistente e di riscontrare l’autenticità della pergamena. La Procura deposita la relazione di p.g. della Guardia di finanza; la causa è trattenuta in decisione all’udienza del 13 marzo 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’orientamento consolidato della giurisprudenza contabile: la mancanza del titolo professionale richiesto per accedere al lavoro pubblico recide il nesso sinallagmatico tra prestazione e retribuzione. La violazione della normativa sui requisiti di accesso rende nullo il contratto per illiceità della causa, con la conseguenza che la percezione della retribuzione è indebita. Richiama, sul punto, Corte dei conti, sez. appello Sicilia n. 243/2012, sez. Lombardia n. 97/2024 e sez. Toscana n. 463/2021, tra le altre.
La quantificazione operata dalla Procura segue un orientamento recente che riconosce parziale utilità, ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, legge n. 20 del 1994, alle prestazioni di lavoro svolte da pubblici dipendenti con qualifica non elevata implicante mansioni basiche. Il Collegio osserva che tale questione teorica meriterebbe maggiore riflessione, ma il divieto di ultrapetizione limita la quantificazione al petitum, pari al 50% delle somme erogate.
Sul piano probatorio, le note dell’Ufficio Ambito Territoriale di Napoli e dell’Istituto oggi denominato I.C. Baracca – De Amicis, ribadite dopo l’ordinanza istruttoria, attestano che non risultano tracce del conseguimento del titolo dichiarato. Il licenziamento disciplinare, non impugnato, fa espresso riferimento alla falsità del titolo. Il Collegio ravvisa quindi la piena consapevolezza della convenuta, desunta anche dal contegno processuale e dalla mancata contestazione delle accuse.
La Corte ritiene provata la responsabilità per avere illecitamente conseguito i contratti e percepito retribuzioni e contributi, anche per i periodi anteriori al 2020, poiché la normativa all’epoca vigente richiedeva il diploma di licenza media quale requisito minimo. Il danno complessivo accertato è di euro 104.971,46; il petitum accolto è di euro 52.485,73, con condanna al pagamento di euro 41.369,03 in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito e di euro 11.116,70 in favore dell’INPS, oltre rivalutazione monetaria dal settembre 2023 e interessi legali dal deposito.
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Nota della Redazione
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