Principi di diritto (Massima) In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno in cui il credito è sorto, l’Amministrazione finanziaria può legittimamente recuperare l’imposta detratta nella dichiarazione dell’anno successivo mediante iscrizione a ruolo e cartella di pagamento, avvalendosi del controllo automatizzato di cui all’art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, senza necessità di previo avviso di accertamento. Il controllo automatizzato, che si risolve in un mero raffronto con i dati dell’anagrafe tributaria, non implica valutazioni estimative né atti di indagine, sicché è idoneo a rilevare l’incongruenza derivante dall’utilizzo in detrazione di un credito non dichiarato nell’anno di maturazione. Spetta al contribuente, in sede di impugnazione della cartella, dimostrare la sussistenza dei requisiti sostanziali del diritto di detrazione, ossia che gli acquisti siano stati effettuati da un soggetto passivo, assoggettati a Iva e finalizzati a operazioni imponibili. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il diritto di detrazione deve essere esercitato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione Iva per l’anno 2018, emetteva una cartella di pagamento con la quale recuperava un credito Iva portato in detrazione dalla contribuente, ma sorto nell’anno precedente (2017), in relazione al quale la società aveva omesso la presentazione della dichiarazione annuale. La società impugnava la cartella dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, che respingeva il ricorso ritenendo legittima l’iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972. In appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia accoglieva il gravame, ritenendo che la procedura di controllo automatizzato non potesse essere utilizzata per disconoscere il diritto di detrazione, essendo necessario un previo avviso di accertamento. Avverso tale decisione, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, enunciando il principio secondo cui l’Amministrazione finanziaria può legittimamente recuperare l’imposta detratta in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno di maturazione del credito, avvalendosi del controllo automatizzato di cui all’art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, senza necessità di previo avviso di accertamento. La Suprema Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento (Sez. Un., n. 17758/2016), secondo cui la mancata esposizione di un credito nella dichiarazione dell’anno in cui è sorto dà luogo a un’incongruenza della dichiarazione dell’anno successivo, rilevabile tramite controllo cartolare. Il controllo automatizzato, che si risolve in un mero raffronto con i dati dell’anagrafe tributaria, non implica valutazioni estimative né atti di indagine, sicché è idoneo a rilevare l’incongruenza e a giustificare l’emissione della cartella di pagamento.
La Corte ha distinto tra requisiti sostanziali e obblighi formali del diritto di detrazione, richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza Idexx, C-590/13). I requisiti sostanziali – l’effettività dell’operazione, la qualità di soggetto passivo dell’acquirente e la destinazione a operazioni imponibili – costituiscono il fondamento del diritto. Gli obblighi formali, come la presentazione della dichiarazione, disciplinano le modalità di esercizio e non incidono sulla nascita del diritto, salvo che la loro violazione impedisca la prova dei requisiti sostanziali o integri una frode. Spetta al contribuente, in sede di impugnazione della cartella, dimostrare la sussistenza dei requisiti sostanziali, fornendo la prova certa dell’operazione sottostante attraverso fatture o altra documentazione contabile.
La Corte ha inoltre chiarito che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per effetto delle modifiche apportate dal d.l. n. 50/2017, il diritto di detrazione deve essere esercitato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto, non più entro il secondo anno successivo. Tale termine, più breve rispetto a quello previgente, è conforme al diritto unionale, che lascia agli Stati membri la facoltà di stabilire termini per l’esercizio del diritto, purché rispettosi dei principi di equivalenza ed effettività. La verifica circa la tempestività dell’esercizio del diritto di detrazione, rilevabile anche d’ufficio, spetterà al giudice del rinvio. La Corte ha infine dichiarato assorbiti gli altri motivi di ricorso, relativi a vizi di ultrapetizione e alla mancata valutazione del merito, e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione.