Impugnazione tardiva: onere della prova dell’istanza di adesione (Cass. civ. Sez. V n. 22574/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento con adesione, la presentazione dell’istanza di definizione determina la sospensione del termine per l’impugnazione dell’atto impositivo ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 218/1997, ma la prova del fatto generativo della sospensione incombe sul contribuente, che deve allegare la relativa documentazione nel ricorso introduttivo; in mancanza, il giudice deve rilevare d’ufficio la tardività e dichiarare l’inammissibilità del ricorso. L’omessa considerazione di un documento già prodotto in giudizio, se configura una mera svista percettiva del giudice, è rimediabile con il ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., e non con il ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c. L’art. 101, comma 2, c.p.c. (introdotto dalla l. n. 69/2009) non si applica ai giudizi instaurati anteriormente alla sua entrata in vigore.
Il Fatto
A seguito della notifica di un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2003, il contribuente propose ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Messina, che accolse parzialmente le sue ragioni. L’Agenzia delle entrate interpose appello e la Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza n. 2365/2021, riformò la decisione di primo grado, dichiarando il ricorso originario inammissibile per tardività, rilevando che lo stesso era stato notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, “in assenza del procedimento con adesione”.
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, che i termini di impugnazione erano stati sospesi dalla tempestiva presentazione dell’istanza di accertamento con adesione, e che la CTR aveva omesso di considerare tale circostanza. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c., per non aver il giudice d’appello assegnato alle parti un termine per memorie prima di rilevare d’ufficio l’inammissibilità. Gli ulteriori due motivi attengono al merito della pretesa fiscale e alla regolazione delle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, richiamando il consolidato principio secondo cui, in caso di impugnazione dell’atto impositivo, l’onere di provare la tempestività del ricorso si estende alla prova del fatto generativo della sospensione dei termini (Cass. n. 4247/2013). Il contribuente che eccepisce la sospensione ex art. 6, comma 3, d.lgs. n. 218/1997 deve specificare non solo di aver presentato l’istanza di adesione, ma anche in quale grado del processo e con quale atto processuale la documentazione attestante l’avvio del procedimento sia stata depositata. Nel caso di specie, il ricorrente non ha indicato dove il giudice di legittimità dovesse rinvenire tale documentazione, né ha chiarito se la stessa fosse stata prodotta in primo o in secondo grado.
La Corte ha altresì osservato che, anche ove la documentazione fosse stata regolarmente prodotta nel giudizio di merito, l’asserita omissione della CTR – che ha dichiarato la tardività “in assenza di accertamento con adesione” – si tradurrebbe in un errore percettivo (svista sulla documentazione depositata), rimediabile esclusivamente con il ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., e non con il ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., che non è lo strumento per correggere meri errori di fatto del giudice di merito.
Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, in quanto il principio di cui all’art. 101, comma 2, c.p.c. (che impone al giudice, prima di rilevare d’ufficio una questione, di assegnare alle parti un termine per memorie) è stato introdotto dalla l. n. 69/2009 e non si applica ai giudizi instaurati anteriormente alla sua entrata in vigore. Nel caso di specie, il giudizio di primo grado era stato instaurato nel febbraio 2007, con conseguente inapplicabilità della disposizione. L’inammissibilità del primo motivo e l’infondatezza del secondo hanno reso inammissibili, per difetto di interesse, i motivi afferenti al merito e alle spese, non essendo stata superata la preclusione derivante dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo.
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