Sponsorizzazioni sportive dilettantistiche: presunzione assoluta di inerenza entro 200.000 euro (Cass. civ. Sez. V n. 23906/2026)
Principi di diritto (Massima)
Le spese di sponsorizzazione sostenute a favore di associazioni sportive dilettantistiche beneficiano, entro il limite di 200.000 euro e ricorrendo i presupposti previsti dall’art. 90, comma 8, legge n. 289/2002, di una presunzione assoluta di inerenza e congruità. Occorre che il beneficiario sia una compagine sportiva dilettantistica, che la sponsorizzazione promuova l’immagine o i prodotti dello sponsor e che sia stata effettivamente svolta una specifica attività promozionale. Non è quindi consentita, in presenza di tali condizioni, un’ulteriore verifica dell’inerenza della spesa. Il raddoppio dei termini di accertamento, inoltre, non trova applicazione all’IRAP, poiché le violazioni relative a tale imposta non sono presidiate da sanzioni penali.
Il Fatto
L’Amministrazione finanziaria aveva notificato a un contribuente diversi avvisi di accertamento IRPEF relativi a più annualità, derivanti da accertamenti eseguiti nei confronti di una società di persone. Le riprese riguardavano, tra l’altro, costi sostenuti per operazioni di sponsorizzazione, considerati in parte inesistenti o non inerenti.
Il giudice di primo grado aveva accolto parzialmente i ricorsi. La Commissione Tributaria Regionale, investita dagli appelli dell’Amministrazione e del contribuente, aveva invece confermato integralmente gli accertamenti. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in nove motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione affronta anzitutto le censure relative al raddoppio dei termini di accertamento. Per la disciplina applicabile ratione temporis, il raddoppio deriva dalla sussistenza di fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale ai sensi dell’art. 331 c.p.p., indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia, dall’avvio dell’azione penale e dall’esito del procedimento penale.
La Corte accoglie però la specifica censura relativa all’IRAP. Su tale questione il giudice d’appello aveva omesso di pronunciarsi. Il meccanismo del raddoppio dei termini previsto dall’art. 43 d.P.R. n. 600/1973 non si applica all’IRAP, perché le violazioni della relativa disciplina non sono assistite da sanzioni penali.
Assume particolare rilievo anche il motivo concernente le spese di sponsorizzazione. La Cassazione ricorda che l’art. 90, comma 8, legge n. 289/2002 stabilisce una presunzione legale di inerenza e deducibilità delle somme corrisposte ad associazioni sportive dilettantistiche entro il limite di 200.000 euro. La presunzione opera quando il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica, sia rispettato il limite quantitativo, la sponsorizzazione sia diretta alla promozione dell’immagine o dei prodotti dello sponsor e il beneficiario abbia concretamente svolto un’attività promozionale.
In presenza di tali condizioni, secondo i precedenti richiamati dalla Corte, la presunzione ha carattere assoluto e riguarda sia l’inerenza sia la congruità della spesa. La Commissione regionale aveva quindi errato nel richiedere comunque una distinta verifica dell’inerenza dei costi di sponsorizzazione entro la soglia normativa.
La Cassazione accoglie pertanto il quarto e il settimo motivo, rigetta il primo, il secondo, il terzo, il quinto e il sesto e dichiara assorbiti gli ultimi due. La sentenza viene cassata sui motivi accolti con rinvio al giudice tributario di secondo grado della Toscana.
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