Continuazione: la tossicodipendenza non prova da sola l’unicità del disegno criminoso (Cass. pen. Sez. I n. 31584/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede una verifica rigorosa dell’esistenza, sin dal primo reato, di una programmazione unitaria dei successivi illeciti almeno nelle linee essenziali. L’omogeneità delle violazioni e la contiguità spazio-temporale costituiscono meri indici e non dimostrano, da sole, l’unicità della deliberazione criminosa. Lo stato di tossicodipendenza è potenzialmente rilevante quando i reati risultano collegati o dipendenti da tale condizione, ma deve concorrere con gli altri presupposti dell’art. 81, secondo comma, cod. pen. L’apprezzamento del giudice di merito resta insindacabile in cassazione se sostenuto da motivazione congrua, priva di manifeste illogicità e travisamenti.
Il Fatto
Il condannato aveva chiesto al Tribunale di Roma, quale giudice dell’esecuzione, di applicare la continuazione tra i reati oggetto di quattro sentenze irrevocabili. Le condanne riguardavano plurimi episodi in materia di stupefacenti, commessi in un ristretto arco temporale. Alcuni fatti erano stati realizzati in concorso, mentre altri consistevano nella detenzione o nel trasporto di sostanze diverse e con modalità differenti.
Il Tribunale aveva respinto l’istanza, ravvisando autonome determinazioni delittuose. Nel ricorso il condannato denunciava violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché motivazione contraddittoria e illogica. Richiamava la vicinanza temporale, l’asserita omogeneità delle condotte, il medesimo contesto territoriale e, soprattutto, una documentata storia di dipendenza da sostanze. Secondo la difesa, i reati rispondevano alla necessità di procurarsi denaro per l’approvvigionamento e il giudice aveva indebitamente ridotto tale situazione a mera abitualità criminosa.
La Motivazione della Corte
La Cassazione muove dalla nozione di medesimo disegno criminoso. La continuazione presuppone che, al momento del primo illecito, i successivi siano già compresi in un programma di massima. Non basta una generica scelta delinquenziale. Occorrono sia la previsione iniziale di più azioni orientate a determinate finalità, sia una deliberazione di fondo comune, pur suscettibile di ulteriori volizioni nella fase esecutiva.
In questa prospettiva, omogeneità dei reati, identità del bene protetto e prossimità di tempo e luogo hanno valore indiziario. Il giudice deve confrontarli con le causali, le modalità operative, la sistematicità delle condotte rispetto alle abitudini di vita e ogni altro elemento capace di rivelare l’unicità o la pluralità delle determinazioni originarie. La relativa valutazione appartiene al merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per effettivi vizi logici o travisamenti.
La Corte precisa poi la funzione dello stato di tossicodipendenza nell’art. 671, comma 1, cod. proc. pen. Tale condizione può sostenere l’ipotesi di una programmazione unitaria soltanto se i reati siano ad essa collegati o da essa dipendenti. Non opera quindi come criterio automatico né sostituisce la prova degli ulteriori requisiti della continuazione.
Nel caso esaminato, il Tribunale aveva considerato le differenze tra gli episodi. I fatti commessi in concorso coinvolgevano soggetti diversi, modalità operative differenti e distinte piazze di spaccio. Gli altri riguardavano, rispettivamente, il possesso di cocaina sulla persona e nell’abitazione e il trasporto di eroina, in altra zona cittadina, mediante motociclo e per conto di terzi. Anche la diversa sostanza era stata valutata come indice di eterogeneità. Tali circostanze contrastavano con la prospettata ideazione originaria comune.
Il giudice dell’esecuzione aveva inoltre esaminato la documentazione sanitaria, ritenendola non coeva e quindi inidonea a provare la dipendenza all’epoca dei reati. Aveva anche valorizzato le dichiarazioni rese dal condannato in occasione di un arresto, quando questi aveva riferito di avere cessato da tempo l’assunzione di cocaina e di avere proseguito lo spaccio per ragioni economiche e lavorative. La Cassazione reputa tale scrutinio specifico, complessivo e non manifestamente illogico. La dedotta tossicodipendenza non dimostra dunque una preventiva programmazione unitaria. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
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