Litisconsorzio necessario dei coniugi in comunione legale nell’azione revocatoria (Cass. civ. Sez. 3 n. 4523/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. promossa dal creditore di un coniuge avverso un atto di disposizione di un bene in comunione legale, il coniuge non debitore che ha partecipato all’atto è litisconsorte necessario. La comunione legale è comunione senza quote: la garanzia del creditore è data dal bene nella sua interezza, non da una quota astratta e indivisa. L’atto dispositivo eccedente l’ordinaria amministrazione richiede il consenso di entrambi i coniugi e la pronuncia d’inefficacia incide inscindibilmente sulla situazione giuridica di entrambi.
Il Fatto
Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 6461 del 14 dicembre 2017, accolse la domanda di una banca diretta a ottenere l’inefficacia ex art. 2901 cod. civ. di una donazione immobiliare effettuata da un soggetto, convenuto per azione di responsabilità, in favore della figlia. La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza n. 610 del 27 marzo 2023, rigettò il gravame proposto dal donante.
Avverso la sentenza della corte di merito, il donante ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con i primi sei motivi, la nullità del procedimento per violazione dell’art. 102 cod. proc. civ., sostenendo la necessità del litisconsorzio con il coniuge in regime di comunione legale, intervenuto nell’atto di donazione, nonché l’impossibilità di revocare la donazione di una quota indivisa di un bene oggetto di tale comunione.
La Motivazione della Corte
La Corte osserva che, a differenza della comunione ordinaria, nella comunione legale la quota non costituisce elemento strutturale, essendo i coniugi solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni che ne fanno parte. La garanzia del creditore, nel caso di bene oggetto di comunione legale, è data dal bene nella sua interezza e non da una quota astratta e indivisa, sicché gli effetti pregiudizievoli dell’atto dispositivo si estendono all’intero bene.
L’atto di disposizione di un bene comune, quale una donazione immobiliare, è atto di straordinaria amministrazione che, ex art. 184 cod. civ., richiede il consenso di entrambi i coniugi per la sua validità ed efficacia. La pronuncia di inefficacia ex art. 2901 cod. civ., incidendo direttamente sull’atto dispositivo, incide sulla situazione giuridica inscindibile di entrambi i coniugi, anche di quello non debitore che abbia prestato il consenso.
La Corte evidenzia il principio per cui, in regime di comunione legale, i coniugi non sono individualmente titolari di un diritto di quota, ma di una situazione giuridica inscindibile. Ne consegue che il coniuge non debitore, la cui volontà è stata dirimente per il perfezionamento negoziale, deve essere posto in condizione di difendersi rispetto all’eventuale dichiarazione d’inefficacia dell’atto, rendendo necessario il suo litisconsorzio nel giudizio revocatorio.
Sulla scorta di tali rilievi, e superato il precedente orientamento che escludeva la legittimazione necessaria del coniuge non stipulante, la Corte accoglie i motivi, ritenendo che la peculiare natura della comunione legale comporti la sussistenza del litisconsorzio processuale tra i coniugi nell’azione revocatoria di un atto dispositivo di straordinaria amministrazione.
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