Misure cautelari: attualità del pericolo non significa imminenza della recidiva (Cass. pen. n. 10615/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, l’attualità del pericolo di reiterazione prevista dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non coincide con l’imminenza di specifiche occasioni di recidiva. Il giudice deve formulare una valutazione prognostica concreta sulla possibilità di nuove condotte, considerando modalità del fatto, personalità dell’indagato e contesto socio-ambientale. Quanto maggiore è la distanza temporale dai fatti, tanto più approfondita deve essere la motivazione sull’attualità delle esigenze cautelari. Non è tuttavia necessario individuare una specifica occasione futura nella quale la reiterazione dovrebbe verificarsi.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame, riformando il provvedimento del giudice per le indagini preliminari e accogliendo l’appello del pubblico ministero, aveva applicato all’imputato il divieto di avvicinamento alla persona offesa, accompagnato dal controllo mediante braccialetto elettronico, nell’ambito di un procedimento per atti persecutori commessi nei confronti dell’ex compagna, con la quale aveva avuto un figlio.
Con il ricorso per cassazione veniva contestata l’attualità delle esigenze cautelari. La difesa sosteneva che le condotte persecutorie fossero cessate da diversi mesi e che il richiamo alla futura udienza preliminare come possibile occasione di reiterazione costituisse una mera congettura, insufficiente a fondare il pericolo richiesto dall’art. 274 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Cassazione respinge il ricorso chiarendo preliminarmente il significato del requisito dell’attualità. Esso non richiede che siano già individuabili occasioni imminenti e specifiche nelle quali l’indagato possa reiterare il reato. Ciò che occorre è invece una prognosi sulla concreta possibilità di nuove condotte, fondata su un esame accurato della vicenda, delle modalità di commissione dei fatti, della personalità del soggetto e del contesto nel quale le parti continuano a trovarsi.
La distanza temporale rispetto alle ultime condotte non esclude quindi automaticamente il pericolo cautelare. Essa impone, piuttosto, un onere motivazionale più intenso: quanto più tempo è trascorso, tanto più il giudice deve spiegare perché il rischio di reiterazione possa ancora considerarsi attuale. Non è invece necessario dimostrare che una nuova condotta sia imminente né predeterminare l’occasione precisa nella quale potrebbe verificarsi.
Nel caso concreto, il Tribunale aveva considerato la durata delle condotte vessatorie, protrattesi per diversi mesi e intensificatesi nell’anno successivo, nonché il fatto che tra imputato e persona offesa permanevano occasioni di possibile conflitto. La Corte valorizza in particolare la gestione del figlio minore, destinata a mantenere un rapporto tra le parti e a creare ulteriori possibilità di contatto, oltre alle occasioni derivanti dal procedimento penale in corso.
Alla luce di tali elementi, la motivazione del Tribunale viene ritenuta immune da vizi logici. Il divieto di avvicinamento, peraltro circoscritto all’esigenza di impedire il contatto con la persona offesa, è considerato coerente con il rischio di reiterazione delle condotte persecutorie individuato dal giudice della cautela. Il ricorso viene pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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