Interpretazione del post e ragionevole dubbio nel reato di oltraggio (Cass. pen. n. 14540/2026)
Principi di diritto (Massima)
La regola di giudizio del ragionevole dubbio impone di pronunciare condanna a condizione che il dato probatorio lasci fuori soltanto eventualità remote, prive di riscontro nelle emergenze processuali e poste al di fuori dell’ordine naturale delle cose. L’interpretazione del contenuto offensivo di un post pubblicato sui social network e la sua riferibilità al soggetto destinatario costituiscono apprezzamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità se la motivazione è logica e coerente con il tenore letterale del messaggio e con il contesto comunicativo. L’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, dell’intensità del dolo e del comportamento susseguente al reato, valutata alla luce dell’art. 133, comma 1, cod. pen. Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è rimesso a un giudizio di fatto che può essere motivato con le ragioni preponderanti della decisione, purché non contraddittorio e congruamente motivato, senza che il giudice sia tenuto a specificare l’apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti.
Il Fatto
L’imputato veniva rinviato a giudizio per il delitto di cui all’art. 278 cod. pen. (oltraggio al Presidente della Repubblica) per aver pubblicato, in due distinte occasioni, sui propri profili social due post contenenti espressioni offensive. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli, all’esito del giudizio abbreviato, assolveva l’imputato dal reato commesso il 1° maggio 2020 e lo condannava per quello commesso il 3 febbraio 2021, consistente nella pubblicazione, a commento di una notizia relativa alla nomina di un soggetto a una carica, della frase «quando nasci merda e non puoi morire cioccolato».
Avverso detta sentenza proponevano appello sia il pubblico ministero, chiedendo la riforma della pronuncia di assoluzione, sia la difesa dell’imputato, chiedendo l’assoluzione anche per il secondo episodio o, in subordine, il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e, in ulteriore subordine, la concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte d’appello di Roma, con sentenza dell’8 maggio 2025, confermava integralmente la pronuncia di primo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione rigetta il ricorso, ritenendo infondato il primo motivo con il quale la difesa denunciava la violazione del principio del ragionevole dubbio e l’illogicità della motivazione in ordine alla riferibilità del post offensivo all’organo istituzionale e non al soggetto nominato. La Corte richiama il principio secondo cui la regola del ragionevole dubbio impone di escludere la condanna solo quando il dato probatorio lasci spazio a eventualità astrattamente formulabili ma prive di minimo riscontro processuale, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fornito motivazione logica e coerente, fondandosi sul tenore letterale del commento («quando nasci merda…», con l’uso del verbo “nasci” alla seconda persona singolare), sulla collocazione del post sotto la fotografia dell’organo istituzionale e sul ruolo attivo da questi avuto nella scelta del soggetto destinatario. La difesa aveva prospettato due possibili interpretazioni del post, ma la Corte ritiene che la scelta dell’interpretazione accusatoria sia sorretta da elementi razionali che escludono la configurabilità di un dubbio ragionevole, trattandosi di un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità.
La Corte esclude la fondatezza del secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. La Corte rileva che il giudice di merito ha negato l’applicabilità della causa di esclusione della punibilità sulla base della valutazione complessiva delle modalità della condotta, dell’intensità del dolo e del comportamento susseguente al reato, elementi tutti rilevanti ai sensi dell’art. 133, comma 1, cod. pen., cui l’art. 131-bis espressamente rinvia. La Corte territoriale ha ritenuto non configurabile la particolare tenuità in ragione della reiterazione di commenti biasimevoli e volgari, della protervia manifestata dall’imputato e della sua personalità riottosa al rispetto delle regole, desunta anche dalla qualifica professionale che avrebbe dovuto indurlo a maggiore rispetto delle istituzioni. La Corte di cassazione ritiene tale motivazione logica e coerente con gli elementi di fatto evidenziati nelle sentenze di merito.
La Corte rigetta infine il terzo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. La Corte richiama il principio secondo cui il riconoscimento delle attenuanti generiche è oggetto di un giudizio di fatto che può essere escluso dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità purché non contraddittoria e congruamente motivata. La Corte territoriale ha negato le attenuanti generiche valorizzando la protervia dell’imputato, la mancanza di resipiscenza e la condotta rivelatrice di una personalità riottosa al rispetto delle regole. La Corte di cassazione precisa che la protervia è stata desunta non già dalla pendenza di altro procedimento penale, elemento solo marginale, quanto dalle caratteristiche della condotta per cui è intervenuta condanna, valutata alla luce del profilo professionale dell’imputato. Il ricorso viene conseguentemente rigettato.
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