Rifiuti pericolosi e arresto facoltativo dopo la riforma del 2025 (Cass. pen. n. 13144/2026)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della modifica introdotta dal d.l. n. 116 del 2025, convertito dalla legge n. 147 del 2025, il reato previsto dall’art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 costituisce delitto punito con la reclusione da uno a cinque anni quando la condotta riguarda rifiuti pericolosi. Per tale fattispecie è quindi consentito l’arresto facoltativo in flagranza ai sensi dell’art. 381 cod. proc. pen., indipendentemente dalla configurabilità delle ulteriori ipotesi previste dal comma 1-bis dello stesso art. 256. L’esclusione dei presupposti della fattispecie di cui al comma 1-bis non elimina la natura delittuosa della gestione illecita avente ad oggetto rifiuti pericolosi. Quando il ricorso del Pubblico Ministero intervenga dopo la scadenza dei termini per la convalida, l’annullamento dell’ordinanza che abbia erroneamente escluso la legittimità dell’arresto deve essere pronunciato senza rinvio, essendo ormai esaurita la relativa fase processuale.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari aveva convalidato l’arresto di due indagati limitatamente a una diversa fattispecie ambientale, escludendo invece la convalida in relazione al reato previsto dall’art. 256, commi 1 e 1-bis, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006. La condotta contestata riguardava la raccolta di rifiuti pericolosi ed era stata posta in essere dopo l’entrata in vigore delle modifiche normative introdotte nel 2025.
Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso sostenendo che, anche prescindendo dalla fattispecie prevista dal comma 1-bis, la gestione illecita di rifiuti pericolosi configurasse ormai un delitto punito con la reclusione da uno a cinque anni. Ne derivava, secondo il ricorrente, la possibilità dell’arresto facoltativo in flagranza.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie il ricorso ricostruendo il testo dell’art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 risultante dalla riforma del 2025. La disposizione continua a punire con arresto o ammenda le attività non autorizzate di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti nei casi ordinari, ma stabilisce espressamente che, quando i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è quella della reclusione da uno a cinque anni. La fattispecie assume dunque, già per effetto della natura dei rifiuti, carattere delittuoso.
Il giudice della convalida aveva invece ritenuto che l’arresto non fosse consentito perché non risultavano integrati, sul piano indiziario, i presupposti della fattispecie prevista dal successivo comma 1-bis, disposizione che prevede ulteriori ipotesi punite con la reclusione quando dalla condotta derivi pericolo per persone, ambiente o ecosistemi oppure il fatto sia commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati. Secondo la Cassazione, tale ragionamento confonde le due autonome previsioni normative: anche in assenza dei requisiti del comma 1-bis, la condotta relativa a rifiuti pericolosi resta punita dal comma 1 con la reclusione da uno a cinque anni.
Da tale cornice edittale consegue l’applicabilità dell’art. 381 cod. proc. pen. e, quindi, la legittimità dell’arresto facoltativo in flagranza. Poiché al momento della decisione della Cassazione i termini per la convalida erano ormai definitivamente scaduti, un rinvio al giudice di merito avrebbe avuto carattere meramente formale e sarebbe rimasto privo di concreti effetti giuridici. La Corte annulla pertanto senza rinvio l’ordinanza impugnata, affermando che l’arresto era stato legittimamente eseguito.
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Nota della Redazione
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