DVR e prassi elusive: responsabilità solo se conosciute o conoscibili (Cass. pen. n. 26679/2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sicurezza sul lavoro, la responsabilità del datore per una prassi elusiva delle prescrizioni prevenzionistiche presuppone la prova della sua conoscenza o della sua colpevole ignoranza della prassi stessa.
La colpevole ignoranza non configura una responsabilità di posizione, ma richiede che la modalità lavorativa difforme fosse concretamente conoscibile con l’ordinaria diligenza esigibile dal garante.
Quando la lavorazione quotidiana si svolga stabilmente in difformità dalle prescrizioni esistenti, si configura un modello organizzativo di fatto che il datore è tenuto a conoscere e impedire, anche se tollerato dai preposti.
Il DVR deve valutare i rischi concretamente riferibili al processo produttivo, alle lavorazioni effettivamente demandate ai dipendenti e all’ambiente di lavoro; non deve necessariamente contemplare rischi derivanti da prassi contra legem non conosciute né conoscibili.
La presenza del preposto non interrompe, di per sé, il nesso causale quando l’infortunio derivi da scelte organizzative di fondo o dalla tolleranza di modalità operative non conformi alle prescrizioni di sicurezza.
Il Fatto
Il datore di lavoro era stato imputato per lesioni colpose in relazione a un grave infortunio occorso a un dipendente durante la lucidatura di un perno mediante tornio. Il lavoratore aveva utilizzato carta abrasiva indossando guanti da lavoro e la mano era rimasta agganciata al pezzo in rotazione, provocando gravi lesioni.
Il Tribunale aveva assolto l’imputato perché il fatto non costituisce reato, ritenendo che la levigatura del perno al tornio fosse una pratica impropria, solo saltuariamente eseguita e non conosciuta né conoscibile dal datore di lavoro o dai responsabili della sicurezza. Il Pubblico ministero ricorreva per cassazione contestando sia l’adeguatezza del DVR sia la ricostruzione della prassi aziendale.
La Motivazione della Corte
La Cassazione conferma anzitutto il principio secondo cui una prassi elusiva rileva sul piano della colpa datoriale solo se il datore ne abbia conoscenza oppure se la sua ignoranza sia colpevole. La verifica deve essere concreta e può fondarsi su elementi quali le dimensioni dell’impresa, il numero dei lavoratori, la diffusione della prassi e la presenza del datore nei luoghi di lavoro. Se le lavorazioni si svolgono stabilmente secondo modalità difformi, non si è più in presenza di una deviazione episodica ma di un assetto organizzativo di fatto che il garante avrebbe dovuto percepire.
Nel caso concreto, tuttavia, il Tribunale aveva escluso l’esistenza di elementi idonei a dimostrare un ricorso sistematico alla lavorazione pericolosa. La levigatura del perno era estranea alle mansioni dei manutentori, praticata solo occasionalmente e mai segnalata nelle riunioni sulla sicurezza. Era stata inoltre accertata la regolarità delle forniture dei pezzi di ricambio, circostanza che escludeva l’esistenza di una carenza organizzativa tale da rendere prevedibile il ricorso abituale alla rettifica dei perni.
Da tali premesse la Corte esclude anche l’inadeguatezza del DVR. Gli obblighi previsti dagli artt. 17 e 28 d.lgs. n. 81/2008 impongono al datore di individuare con la massima specificità i fattori di pericolo concretamente presenti in azienda e riferibili alle lavorazioni effettivamente affidate ai dipendenti. Non può invece pretendersi che il documento contempli ogni rischio derivante da condotte contra legem episodiche, non autorizzate e non conoscibili. La motivazione assolutoria viene pertanto ritenuta logicamente coerente e il ricorso del Pubblico ministero è rigettato.
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