Accertamento dello stato di ebbrezza e affidabilità dell’etilometro non inficiata da irregolarità nei controlli periodici (Cass. pen. n. 27204/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, il regolare funzionamento dell’etilometro non può essere messo in dubbio sulla base del mero rilievo formale che l’apparecchio non è stato verificato con cadenza annuale mediante la c.d. taratura obbligatoria, quando l’ultima verifica periodica, effettuata entro i dodici mesi antecedenti all’accertamento, ha dato esito positivo e la difesa non ha introdotto elementi ulteriori per provare il difettoso funzionamento dello strumento.
L’omologazione dell’etilometro da parte della Motorizzazione, all’esito delle prove tecniche, costituisce un elemento idoneo a comprovare la regolare taratura dell’apparecchio, anche in presenza di una precedente riparazione, e la mancata esecuzione di una nuova verifica primitiva dopo la riparazione non incide sulla validità dell’accertamento, quando l’omologazione è stata conseguita successivamente.
La mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo d’impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. d, cod. proc. pen., può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l’ammissione ai sensi dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., non quando la parte solleciti il giudice ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all’art. 507 cod. proc. pen., e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione.
L’accertamento della concentrazione alcolica può avvenire anche sulla base di elementi sintomatici, non costituendo l’esame strumentale una prova legale, purché la decisione sia sorretta da congrua motivazione.
Il Fatto
L’imputato, sottoposto ad accertamento alcolemico mediante etilometro dopo un incidente stradale, veniva condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dall’aver provocato un incidente. La difesa contestava l’affidabilità dello strumento, producendo il libretto metrologico da cui emergevano alcune irregolarità nei controlli periodici (mancata verifica nel 2012 e riparazione nel 2013 senza successiva verifica primitiva).
Il Tribunale di Treviso e, in appello, la Corte d’appello di Venezia, confermavano la condanna, ritenendo provato lo stato di ebbrezza sulla base sia del risultato dell’etilometro sia di elementi sintomatici. Avverso la sentenza di appello, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la mancata assunzione della prova del consulente tecnico e il travisamento delle risultanze istruttorie in ordine al malfunzionamento dello strumento.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le censure. Con riferimento al primo motivo, ha richiamato il principio per cui il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 606, comma 1, lett. d, c.p.p. non è configurabile quando la parte solleciti il giudice ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria ex art. 507 c.p.p. e questi lo ritenga non necessario. Ha inoltre osservato che la Corte d’appello aveva adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria, rilevando che le censure erano superate dagli elementi di fatto emersi (regolare funzionamento dell’etilometro e condizione di ebbrezza conclamata da altri sintomi).
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso il travisamento della prova, valorizzando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il regolare funzionamento dell’etilometro non è infirmato dalla mera irregolarità formale dei controlli periodici, quando l’ultima verifica è positiva e la difesa non prova il difettoso funzionamento. Ha evidenziato che l’omologazione dell’apparecchio da parte della Motorizzazione, all’esito delle prove tecniche, costituisce elemento idoneo a comprovarne la regolare taratura, anche in presenza di una precedente riparazione, e che gli apparecchi in uso alle forze di polizia prevedono un sistema di autodiagnosi che segnala anomalie.
La Corte ha infine rilevato che l’accertamento della concentrazione alcolica può avvenire sulla base di elementi sintomatici (condotta di guida, alito vinoso, equilibrio precario, difficoltà di eloquio), e che tali elementi, nella specie, supportavano ampiamente la prova dello stato di ebbrezza, rendendo non decisiva l’eventuale contestazione sulla regolarità dell’etilometro. Il ricorso è stato, pertanto, rigettato.
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Nota della Redazione
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