Il privilegio dello studio associato richiede la prestazione personale del singolo professionista (Cass. civ. Sez. 1 n. 1165 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il privilegio generale sui beni mobili previsto dall’art. 2751-bis, n. 2, cod. civ. per le retribuzioni dei professionisti può essere riconosciuto allo studio associato, in sede di ammissione al passivo del fallimento del cliente, soltanto quando il credito rappresenti il corrispettivo della prestazione personalmente svolta, in via esclusiva o prevalente, da uno o più tra i professionisti associati. La proposizione della domanda da parte dell’associazione fa presumere la fungibilità delle prestazioni e, quindi, l’assenza del requisito della personalità, salvo che l’istante dimostri sia che il rapporto si è instaurato direttamente con il singolo professionista, sin dalla sua genesi, sia che le somme maturate sono destinate a remunerare, anche parzialmente, il lavoro dello specifico associato che ha eseguito l’opera. La cessione del credito all’entità collettiva non incide sulla natura del credito e non lo degrada a chirografo.
Il Fatto
Un’associazione professionale, dedotta in giudizio quale “Centro di Medicina dello Sport e del Benessere”, proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento di una società calcistica, lamentando che il proprio credito per corrispettivo di visite mediche sportive fosse stato ammesso soltanto al rango chirografario e non anche al privilegio ex art. 2751-bis n. 2 cod. civ. Il Tribunale di Catania respingeva l’opposizione, ritenendo non provato che l’attività professionale fosse stata svolta su incarico esclusivo o prevalente conferito al singolo professionista associato, e non genericamente all’associazione. Avverso tale decreto l’associazione proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, con cui la ricorrente aveva prospettato un’eccezione di incostituzionalità dell’art. 2751-bis n. 2 cod. civ. Nel richiamare la giurisprudenza di legittimità, la Corte ha rammentato che è inammissibile il motivo di ricorso diretto unicamente a prospettare una questione di legittimità costituzionale, non potendo configurarsi un vizio del provvedimento impugnato idoneo a determinarne l’annullamento, essendo riservata al giudice la facoltà di sollevare la questione dinanzi alla Corte costituzionale in ogni stato e grado del giudizio.
Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono stati ritenuti in parte infondati e in parte inammissibili. La Corte ha riaffermato il principio per cui, in tema di titoli di prelazione, il privilegio può essere riconosciuto allo studio associato soltanto quando rappresenti il corrispettivo della prestazione personalmente svolta da uno o più professionisti associati. La domanda di insinuazione proposta dall’associazione fa presumere, vista la fungibilità delle prestazioni, che l’opera non sia stata personalmente svolta da un singolo associato, salvo che l’istante dimostri che il credito abbia avuto origine dalla prestazione d’opera personale di uno specifico professionista e che il compenso sia a lui “di pertinenza”. Quanto all’asserita violazione dell’art. 12 delle preleggi, la Corte ha precisato che la “connotazione personale” della prestazione deve sussistere sin dall’instaurazione del rapporto professionale, mediante una regola d’ingaggio che riveli l’intuitus personae, e deve persistere anche con riguardo all’imputazione della remunerazione.
La Corte ha infine ritenuto che l’accertamento del Tribunale, secondo cui le copie dei risultati delle visite mediche e le ricevute fiscali non erano sufficienti a provare l’incarico specifico al singolo professionista, costituisse un accertamento in fatto non censurabile in cassazione se non nei ristretti limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. La ricorrente, infatti, non aveva allegato gli accordi circa la ripartizione interna degli utili e delle spese tra gli associati, né prodotto lo statuto dell’associazione, elementi essenziali per verificare che il compenso confluisse quale retribuzione al professionista che aveva eseguito la prestazione. Il quarto motivo, in quanto subordinato all’accoglimento del ricorso, è rimasto assorbito.
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Nota della Redazione
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