Il giudicato esterno rilevabile d’ufficio preclude la rivendica dell’ente proprietario (Cass. civ. Sez. 3 n. 1626 del 25.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito, poiché prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e, in considerazione del suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d’ufficio. Il rigetto della domanda per difetto di prova a carico della parte onerata costituisce decisione di merito sull’infondatezza della domanda stessa, idonea a formare il giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c., se non tempestivamente impugnata. Tale giudicato preclude la riproposizione della medesima domanda tra le stesse parti, operando l’effetto espansivo interno ex art. 336, comma 1, c.p.c. In presenza di giudicato esterno, la Corte di cassazione, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., dichiara l’inammissibilità della domanda.
Il Fatto
Un ente pubblico proprietario di un magazzino ad uso commerciale proponeva ricorso ex art. 702-bis c.p.c. per ottenere l’accertamento dell’occupazione sine titulo dell’immobile e il rilascio, con condanna dell’occupante al pagamento di un’indennità. Il tribunale accoglieva la domanda, accertando l’illegittimità dell’occupazione e condannando il convenuto al pagamento di una somma e di rate mensili.
La sentenza veniva confermata dalla corte d’appello, che rigettava l’eccezione di giudicato esterno sollevata dall’occupante, fondata su una precedente sentenza che aveva rigettato l’analoga domanda dell’ente per difetto di prova. L’occupante proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, incentrato sulla mancata rilevazione del giudicato esternoformatosi a seguito della sentenza del 2011. Ha anzitutto chiarito che l’invocazione del giudicato solo in appello non ne preclude l’esame, in quanto l’eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni e, per il suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d’ufficio, richiamando il principio già affermato da Cass. n. 48/2021.
Nel merito, la Corte ha rilevato che la sentenza del 2011 costituiva titolo idoneo al giudicato sostanziale, poiché il rigetto della domanda per mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’ente proprietario rappresenta una decisione di merito sull’infondatezza della domanda, non una pronuncia di rito. Tale decisione, non impugnata, è divenuta definitiva ed è idonea a precludere la riproposizione della medesima domanda.
La Corte ha quindi censurato l’argomentazione della corte territoriale, che aveva escluso l’idoneità del giudicato, ritenendo che la pronuncia del 2011 avesse negato il diritto controverso. Il secondo e il terzo motivo sono rimasti assorbiti per l’effetto espansivo interno della cassazione.
La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato l’inammissibilità della domanda attorea per la preclusione da giudicato esterno, compensando le spese del primo grado e condannando l’ente alla rifusione delle spese dei successivi gradi.
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Nota della Redazione
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