L’interesse ad agire impone un contrasto attuale e concreto, non una mera interpretazione astratta di clausole contrattuali (Cass. civ. Sez. 2 n. 1846 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda giudiziale che miri a ottenere una pronuncia di mera interpretazione di clausole negoziali o regolamentari, in assenza di un contrasto attuale e concreto tra le parti, è inammissibile per difetto di interesse ad agire, che presuppone l’esistenza di una lite in atto. La consulenza tecnica d’ufficio non può essere disposta quando abbia carattere meramente esplorativo, finalizzata a colmare lacune probatorie della parte che non ha tempestivamente allegato i fatti costitutivi della propria pretesa e non ha fornito i documenti di supporto nella sua disponibilità.
Il Fatto
La società, esercente un’attività di bar all’interno di un centro commerciale, aveva agito in giudizio contro la proprietaria dei locali e contro altri due esercenti, deducendo che questi ultimi svolgevano attività di somministrazione in concorrenza sleale con la propria, in violazione di clausole contrattuali e del regolamento condominiale. La società aveva chiesto la cessazione delle attività illecite e il risarcimento dei danni.
Il Tribunale aveva respinto le domande per difetto di allegazione e prova del danno. La Corte d’Appello, confermando la decisione, aveva rilevato l’intempestività della produzione di una perizia di parte, avvenuta solo dopo il maturare delle preclusioni assertive, e l’assenza di riscontri probatori circa l’effettiva commissione di atti concorrenziali. La società ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’omessa pronuncia su una delle domande, la violazione dell’art. 115 c.p.c. e la mancata considerazione delle istanze istruttorie.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente dichiarato ammissibile il ricorso, superando l’eccezione di inammissibilità sollevata dai controricorrenti, e ha poi esaminato i singoli motivi, che ha rigettato o dichiarato inammissibili. Quanto al primo motivo, relativo all’omessa pronuncia sulla domanda di accertamento dell’illegittimità delle condotte, la Corte ha rilevato che la Corte territoriale aveva esaminato la questione, escludendo l’omissione e confermando il rigetto per carenza probatoria. Inammissibile è stata altresì ritenuta la doglianza in ordine alle istanze istruttorie orali, in quanto non articolate, e alla richiesta di consulenza tecnica d’ufficio, avendo i giudici di merito correttamente rilevato il carattere esplorativo della stessa, non potendo essa colmare le lacune probatorie della parte.
Con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c., la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 20867 del 2020, secondo cui la violazione è configurabile solo quando il giudice ponga a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti. Nel caso di specie, la Corte ha evidenziato che il giudice di merito aveva esaminato il contesto istruttorio, rilevando la mancanza di conferma delle attività concorrenziali, e ha escluso che fosse configurabile una violazione della norma, non essendo stata allegata una situazione di non contestazione.
In ordine alla censura di violazione delle norme sull’interpretazione dei contratti, la Cassazione ha chiarito che la decisione impugnata non era fondata su dubbi interpretativi ma sulla carenza probatoria circa la commissione di fatti illeciti. La Corte ha altresì precisato che la domanda volta a ottenere una mera interpretazione di clausole negoziali in termini astratti è inammissibile, difettando l’interesse ad agire, il quale presuppone un contrasto attuale e concreto, non la mera prospettazione di possibili liti future.
Infine, la Corte ha rigettato il quinto motivo, osservando che la tardività non riguardava la perizia di parte in sé, ma l’allegazione di nuovi fatti costitutivi, intervenuta oltre le preclusioni, e la totale assenza di documentazione di supporto che sarebbe stata nella disponibilità della società. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente anche ai sensi dell’art. 96 c.p.c., per essere la decisione conforme alla proposta del Consigliere Delegato, e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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