Validità dell’intimazione notificata all’ultimo legale rappresentante dell’associazione estinta (Cass. civ. Sez. 5 n. 1883 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notifica di un atto impositivo o di riscossione, emesso dopo l’estinzione di un’associazione non riconosciuta e a essa intestato, è validamente eseguita nei confronti dell’ultimo legale rappresentante. Tale soggetto risponde infatti sia quale responsabile diretto e solidale ai sensi dell’art. 38 cod. civ., sia quale “successore” dell’associazione estinta. L’intestazione dell’atto all’ente cessato è conseguentemente irrilevante, ai sensi dell’art. 65, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973. Il difetto di legittimazione passiva dell’associazione estinta, attenendo a un profilo rilevabile d’ufficio, non rende invalido l’atto notificato al legale rappresentante, il quale subentra nella posizione giuridica dell’ente.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a un contribuente, in qualità di legale rappresentante di un’associazione sportiva dilettantistica estinta, un avviso di accertamento relativo a maggiori imposte e sanzioni. La pretesa diveniva definitiva e, a seguito del mancato pagamento, l’Agente della riscossione notificava al medesimo soggetto l’intimazione di pagamento intestata all’associazione già estinta.
Il contribuente impugnava l’intimazione dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso. L’appello dell’Amministrazione finanziaria veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale, la quale dichiarava l’invalidità dell’intimazione, in quanto emessa nei confronti di un soggetto giuridico inesistente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso, respingendola. Gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni senza bisogno di mandato, né la sottoscrizione digitale apposta da un avvocato diverso da quello materialmente indicato in calce all’atto ne determina l’invalidità, essendo la difesa dell’Avvocatura dello Stato caratterizzata da immedesimazione organica (richiamata Cass. n. 13627/2018).
Il primo motivo di ricorso, riguardante la dedotta violazione degli artt. 112 e 81 c.p.c., è rigettato: la questione concernente il difetto di legittimazione dell’associazione, in quanto estinta, era stata già sollevata in primo grado con il ricorso introduttivo.
La Corte affronta quindi il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 2495 cod. civ. e dell’art. 65, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973, quale ragione più liquida. Richiamando il proprio precedente (Cass. n. 25451/2021), afferma che l’avviso di accertamento intestato a un’associazione non riconosciuta ed emesso dopo la sua estinzione è valido se notificato all’ultimo legale rappresentante. Questi riveste la duplice veste di responsabile diretto e solidale ai sensi dell’art. 38 cod. civ. e di successore nella posizione dell’associazione, rendendo irrilevante l’intestazione dell’atto all’ente cessato. Tale principio si estende all’intimazione di pagamento, atto della procedura di riscossione.
L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento del terzo, concernente la motivazione apparente. La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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