Ripetizione di indebito bancario: il correntista che allega la stipula scritta del contratto senza clausole deve produrlo (Cass. civ. Sez. 1 n. 2548 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ripetizione di indebito, incombe sull’attore fornire la prova sia dell’avvenuto pagamento sia della mancanza di causa debendi. Con riguardo alla prova del contratto di conto corrente, occorre distinguere: se il correntista allega che il contratto fu stipulato verbalmente o per fatti concludenti e tale allegazione è incontroversa, il giudice deve dare atto dell’integrale nullità del negozio; se invece la banca contrasta tale allegazione, è onere della convenuta produrre il contratto. Diversamente, ove il correntista sostenga che il contratto fu stipulato per iscritto ma non recava clausole che giustificassero l’applicazione di interessi ultralegali e commissioni, è lo stesso correntista a dover produrre il documento, secondo la regola generale di cui all’art. 2697 c.c. La violazione dell’art. 116 c.p.c. può configurarsi solo quando il giudice attribuisca alla prova un valore diverso da quello legale o di prudente apprezzamento, mentre il cattivo esercizio di tale apprezzamento è sindacabile solo nei limiti del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il Fatto
La società ricorrente aveva agito nei confronti della banca per ottenere la rideterminazione del saldo dei conti correnti e la conseguente ripetizione di indebito. La Corte d’Appello di Bari, pronunciando in sede di rinvio, aveva rigettato la domanda, ritenendo non assolto l’onere probatorio gravante sulla correntista. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 2967, 1284 e 1283 c.c. e degli artt. 117 e 127 TUB.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condividendo integralmente la proposta di definizione accelerata. In primo luogo, ha escluso la violazione dell’art. 112 c.p.c., osservando che il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa, ancorché manchi una specifica argomentazione, come nel caso in cui la domanda attorea sia stata totalmente respinta.
La Corte ha poi ritenuto del tutto impertinente il richiamo all’art. 116 c.p.c., richiamando il principio per cui il vizio sussiste solo ove si alleghi che il giudice non abbia operato secondo il prudente apprezzamento, mentre il cattivo esercizio di tale valutazione è sindacabile esclusivamente nei rigorosi limiti dei vizi di motivazione.
Quanto al merito, la Corte ha ricostruito il principio affermato dalla pronuncia rescindente: la produzione del contratto non è necessaria per espungere l’anatocismo, attesa la nullità delle clausole di capitalizzazione per violazione dell’art. 1283 c.c., ma è indispensabile quando si controverta su interessi ultralegali e commissione di massimo scoperto, non vietati in assoluto ma esigibili solo se pattuiti per iscritto. In tal caso, è il cliente a dover produrre il contratto per dimostrare l’assenza delle disposizioni che giustificherebbero l’addebito.
La Corte ha precisato la portata dell’onere probatorio, distinguendo tra l’allegazione della stipula verbale del contratto, che eventualmente addossa alla banca l’onere di produzione, e l’allegazione di un contratto scritto privo di clausole sugli interessi, che invece impone al correntista di esibire il documento. Nel caso di specie, il giudice di merito aveva accertato che la correntista aveva inizialmente dedotto la stipulazione per iscritto, mutando rotta solo in sede di rinvio, senza però produrre il contratto: accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità.
Infine, la Corte ha respinto il richiamo al precedente di cui alla pronuncia n. 33159 del 2023, rilevando che il ricorrente non aveva spiegato come il consulente potesse espungere l’anatocismo senza conoscere il tasso originario pattuito. Ha quindi condannato la ricorrente anche ai sensi del terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c., per aver agito con mala fede o colpa grave.
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Nota della Redazione
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