Abusiva concessione del credito e sindacato di legittimità sul giudizio di fatto (Cass. civ. Sez. 1 n. 3113 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’erogazione del credito qualificabile come abusiva, in quanto effettuata con dolo o colpa a favore di un’impresa che versi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria e in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del finanziatore, obbligandolo al risarcimento del danno ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell’attività di impresa. È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione o di omesso esame di un fatto decisivo, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito. La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni.
Il Fatto
La società ricorrente, appaltatrice, aveva agito in giudizio contro gli istituti di credito finanziatore della committente, poi fallita, chiedendo l’accertamento della loro responsabilità per la determinazione o il concorso nello stato di insolvenza di quest’ultima, nonché il risarcimento dei danni per l’asserita concessione abusiva del credito. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, rilevando che la società attrice aveva manifestato fin dal dicembre 2011 la volontà di non proseguire l’attività lavorativa e che non era emerso alcun accordo collusivo tra la società committente e le banche. La Corte di appello aveva confermato la decisione, escludendo la prova dell’illecito, del danno e del nesso causale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente il secondo e il terzo motivo, entrambi incentrati sulla dedotta abusiva concessione del credito, l’uno sotto il profilo della violazione di legge e l’altro sotto quello motivazionale. I giudici di legittimità hanno premesso che il principio giuridico invocato, relativo alla configurabilità dell’illecito del finanziatore, non era stato affatto smentito dalla sentenza impugnata. La Corte territoriale aveva invece escluso, sul piano fattuale, che fosse stata fornita la prova che gli istituti avessero conosciuto o colpevolmente ignorato la situazione di difficoltà della società, la quale peraltro era insorta dopo la risoluzione del contratto di appalto. I motivi sono stati pertanto dichiarati inammissibili, in quanto diretti a una non consentita revisione del giudizio di fatto, mediante la rivalutazione di circostanze storiche già compiutamente apprezzate dal giudice di merito.
La Corte ha quindi precisato che il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto e non l’erronea ricognizione della fattispecie concreta, la quale è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito. Quanto al vizio motivazionale, la sentenza impugnata non si collocava al di sotto del “minimo costituzionale”, non essendo riconducibile ad alcuna delle ipotesi di mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa. Ulteriore profilo di inammissibilità è stato individuato nella carenza di specificità, non spiegandosi se e come le circostanze evocate fossero entrate nel dibattito processuale.
Con riferimento al primo motivo, concernente l’interruzione del processo per il fallimento di una parte verificatosi dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha rammentato che le norme sull’interruzione tutelano esclusivamente la parte nei cui confronti l’evento si è verificato. L’irregolare prosecuzione del giudizio può quindi essere fatta valere solo da quest’ultima, non anche dalle altre parti, che non risentendo alcun pregiudizio non possono dedurla come motivo di nullità della sentenza.
Quanto al quarto e quinto motivo, riguardanti rispettivamente il disconoscimento di un verbale e il mancato esperimento della consulenza tecnica d’ufficio e della prova testimoniale, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità per carenza di specificità e di autosufficienza. È stato evidenziato che la consulenza tecnica, essendo mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti, è affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Il sesto motivo, relativo alla liquidazione delle spese, è stato invece rigettato nel merito, risultando correttamente individuato lo scaglione di valore della controversia.
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Nota della Redazione
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