Indennità di anzianità del parastato: esclusione degli onorari professionali dalla base di calcolo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3105 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 13 della legge n. 70/1975, nell’interpretazione consolidata delle Sezioni Unite n. 7154 del 2010, detta una disciplina del trattamento di fine servizio dei dipendenti degli enti pubblici non economici inderogabile in senso più favorevole al lavoratore, sia da parte delle fonti regolamentari interne, sia da parte della contrattazione collettiva, che ne può definire solo le modalità applicative. La base di calcolo dell’indennità di anzianità è costituita esclusivamente dallo stipendio tabellare, integrato dagli scatti di anzianità e dalle componenti retributive similari, con conseguente esclusione di ogni altra voce, ivi comprese le somme corrisposte a titolo di onorari professionali agli avvocati dipendenti. Sono, pertanto, abrogate, illegittime o comunque non applicabili le disposizioni regolamentari e le delibere che ne prevedano il computo. L’art. 5 l. n. 88/1989 attribuisce al Consiglio di amministrazione dell’INPS il potere di deliberare i regolamenti, anche in deroga alla l. n. 70/1975, ma tale deroga non può investire la disciplina del trattamento economico di fine servizio, sottratta alla disponibilità delle fonti subordinate. In tema di ripetizione di indebito, la buona fede dell’accipiens non esclude la ripetibilità delle somme erogate sine titulo da una pubblica amministrazione, potendo rilevare soltanto ai fini delle modalità esecutive della restituzione ex artt. 1175 e 2033 cod. civ., nel quadro tracciato da Corte cost. n. 8 del 2023.
Il Fatto
Un avvocato dipendente dell’INPS, cessato dal servizio, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per la restituzione delle trattenute operate dall’Istituto sulla pensione a titolo di recupero del trattamento di fine servizio (TFS). L’INPS, dopo aver liquidato l’indennità di buonuscita, ne aveva ricalcolato l’importo in diminuzione, escludendo dal computo gli onorari professionali e le altre indennità accessorie, e aveva richiesto la restituzione delle somme. Il Tribunale, revocato il decreto ingiuntivo, aveva dichiarato lecita la trattenuta nei limiti del quinto; la Corte d’Appello aveva confermato l’impostazione, facendo applicazione del principio di inderogabilità dell’art. 13 l. n. 70/1975 e ritenendo ammissibile la compensazione giudiziale. Avverso tale decisione aveva proposto ricorso per cassazione il dipendente.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte, riunitasi in pubblica udienza anche per valutare i riflessi delle sentenze Corte cost. n. 8/2023 e n. 73/2024 sulle questioni controverse, ha disatteso i primi due motivi, esaminati congiuntamente, con cui si sosteneva che la disciplina dell’indennità di fine servizio dell’INPS fosse rimessa al regolamento dell’Ente ex art. 5 l. n. 88/1989, e che la contrattazione collettiva potesse derogare alla l. n. 70/1975. Richiamando il diritto vivente formatosi sul punto, la Corte ha ribadito che la nozione di “stipendio complessivo annuo” di cui all’art. 13 ha valenza tecnico-giuridica. La portata derogatoria dell’art. 5 l. n. 88/1989 è stata circoscritta alle sole disposizioni della legge di riordino non sottratte, per valenza intrinseca e per superiori esigenze di perequazione e di controllo della spesa, a tale possibilità, con la conseguenza che non può investire la base di calcolo dell’indennità di anzianità.
Il terzo motivo, relativo all’esclusione degli onorari dalla base di calcolo, è stato parimenti rigettato. La Corte ha valorizzato l’autorevole conferma proveniente dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 73 del 2024, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità dell’art. 13 l. n. 70/1975 e ha acriticamente avallato l’interpretazione delle Sezioni Unite. Il Giudice delle leggi ha chiarito che gli onorari professionali dei legali del parastato costituiscono attribuzioni di carattere variabile, legate all’esito delle liti, che non compensano la professionalità media del dipendente e non rientrano quindi nel trattamento economico fondamentale ai fini del calcolo dell’indennità di anzianità.
Infine, il quarto motivo, con cui si censurava la mancata tutela del legittimo affidamento rispetto all’azione di ripetizione dell’INPS, è stato rigettato. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la buona fede dell’accipiens non preclude l’azione di ripetizione, ma al più incide sulle modalità di restituzione, in ossequio ai doveri di correttezza e buona fede ex art. 1175 cod. civ. Nel caso concreto, il ricorrente non aveva allegato circostanze relative alle proprie condizioni personali o all’eccessivo disagio economico derivante dalle modalità di recupero, che peraltro rispettavano il limite del quinto del trattamento pensionistico.
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Nota della Redazione
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