Inammissibile il vizio misto ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. nel processo tributario (Cass. civ. Sez. 5 n. 3801 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, attraverso la mescolanza di ragioni eterogenee, prospetti per la medesima questione motivi di censura incompatibili, quali la violazione di legge ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., atteso che il primo presuppone la non contestazione della ricostruzione fattuale, mentre il secondo contesta proprio tale ricostruzione. Nel processo tributario, la nuova difesa del contribuente in appello, ove non sia riconducibile all’originaria causa petendi e si fondi su fatti diversi da quelli dedotti in primo grado, non integra un’eccezione ma si traduce in una nuova domanda, vietata ai sensi degli artt. 24 e 57 del d.lgs. n. 546/1992. In tema di accertamento tributario, l’atto impositivo deve essere sottoscritto a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, senza che sia richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità degli atti può derivare dalla declaratoria di incostituzionalità dell’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16/2012.
Il Fatto
La società contribuente, socia all’80% di una s.r.l. a ristretta base sociale, impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva accertato un maggior reddito di capitale, conseguente al recupero di maggiori imposte Irpef e addizionali, sulla base dell’accertamento emesso nei confronti della società, che aveva accertato utili extracontabili non dichiarati. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Campania confermava la decisione, richiamando il rigetto dell’appello proposto dalla società avverso il proprio accertamento.
La Motivazione della Corte
Con riferimento al primo motivo, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità per la promiscua proposizione di censure riconducibili ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., rilevando come tale tecnica impugnatoria, attraverso la sovrapposizione di ragioni eterogenee, non consenta di individuare con chiarezza il vizio denunciato. Ha inoltre precisato che, in presenza di una doppia conforme, il ricorso può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c., ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., senza che l’impugnante abbia dimostrato la diversità delle ragioni poste a base delle due decisioni di merito.
Quanto alla dedotta omessa pronuncia, la Corte ha evidenziato che il vizio non ricorre quando la soluzione negativa di una richiesta sia implicita nella costruzione logico-giuridica della sentenza, incompatibile con la domanda. Ha inoltre escluso che il giudice di appello avesse affermato la definitività dell’accertamento emesso nei confronti della società, essendosi limitato a richiamare l’esito del giudizio, dal quale non aveva ritenuto di discostarsi.
Sul secondo mezzo, relativo alla nullità dell’avviso per incompetenza funzionale del sottoscrittore a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015, la S.C. ne ha dichiarato l’inammissibilità per la mancata riproduzione del ricorso di primo grado, nonché l’infondatezza, ribadendo che la sottoscrizione dell’atto può essere validamente effettuata da un funzionario di carriera direttiva, cui non è richiesta la qualifica dirigenziale. Ha quindi precisato che alcun effetto sulla validità degli atti può conseguire alla declaratoria di incostituzionalità della norma che aveva previsto la delega ai funzionari.
Il terzo motivo è stato infine dichiarato inammissibile in quanto volto, sotto l’apparente deduzione di vizi di legittimità, a ottenere una mera rivalutazione dei fatti storici e delle risultanze istruttorie già compiutamente valutate dal giudice di merito. In conclusione, la Corte ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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