Decorrenza della prescrizione dell’azione di ripetizione dalla pubblicazione della sentenza di riforma (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4078 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla restituzione delle somme versate in esecuzione di una sentenza di condanna successivamente riformata soggiace al termine di prescrizione decennale, che, ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., decorre dalla data di pubblicazione della sentenza di riforma, non dalla mera lettura del dispositivo né dal passaggio in giudicato. Tale principio si applica ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della legge n. 353/1990, che ha modificato l’art. 336, secondo comma, cod. proc. civ., anticipando l’effetto espansivo esterno della riforma all’emissione della sentenza. Non si forma giudicato interno sulla sola individuazione del dies a quo della prescrizione, trattandosi di mera affermazione intermedia priva di effetti giuridici autonomi.
Il Fatto
La società, dopo aver subito una condanna in primo grado, aveva corrisposto al lavoratore le relative somme in esecuzione della sentenza. A seguito della riforma in sede di rinvio, la società aveva chiesto la restituzione delle somme versate, costituendo in mora l’erede del lavoratore con raccomandate del 2016 e del 2020.
Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo interrotta la prescrizione da tali atti e individuando il dies a quo decorrente dalla lettura del dispositivo della sentenza di rinvio. La Corte d’appello, in riforma, aveva invece dichiarato prescritto il diritto alla restituzione, ritenendo coperto da giudicato interno il termine di decorrenza individuato dal primo giudice e non impugnato dalla società.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi di ricorso. Ha escluso che la contestazione sull’efficacia interruttiva di un atto di messa in mora possa essere dedotta come violazione di legge senza denunciare la violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ., trattandosi di questione interpretativa del contenuto dell’atto.
Inoltre, con riguardo al vizio di omesso esame, la censura riguardava un elemento istruttorio documentale, non un fatto storico principale o secondario, con la conseguente inammissibilità del motivo ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.
La Corte ha, invece, accolto il terzo motivo, affermando che non si forma giudicato interno sulla mera individuazione del dies a quo della prescrizione, in quanto tale elemento non costituisce un’unità minima decisionale suscettibile di acquisire stabilità. Il giudicato si forma solo sulla statuizione che dichiara prescritto il diritto, non sulle affermazioni relative ai singoli elementi della fattispecie estintiva.
Richiamando il principio affermato da Cass. n. 31864 del 2024, la Corte ha chiarito che per i giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della legge n. 353/1990, la prescrizione decorre dalla pubblicazione della sentenza di riforma, non dalla lettura del dispositivo, che non costituisce pubblicazione dell’intero provvedimento.
Ha quindi cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d’appello per un nuovo esame della fattispecie, con indicazione di far decorrere il termine dalla data di pubblicazione della sentenza di rinvio del 29.10.2010.
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Nota della Redazione
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