Illegittima la clausola indeterminata sul corrispettivo nel contratto di avvalimento (Cass. civ. Sez. 1 n. 4740 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di merito, nell’esercizio del potere di qualificazione giuridica del contratto, può ricondurre il rapporto a un tipo negoziale diverso da quello dedotto dalle parti, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, purché non muti i fatti costitutivi della pretesa. La clausola di un contratto di avvalimento che rimetta a una successiva pattuizione tra le parti la determinazione del corrispettivo, senza fissare criteri oggettivi o richiamare parametri legali, è nulla per indeterminatezza dell’oggetto ex art. 1346 c.c., con conseguente nullità dell’intero contratto. La deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non individua il fatto storico, mentre la censura per violazione dei canoni di interpretazione contrattuale deve indicare specificamente le norme violate e il modo in cui il giudice se ne è discostato.
Il Fatto
La società ricorrente aveva concluso con l’impresa controricorrente un contratto di avvalimento ex art. 49 d.lgs. n. 163/2006 per consentire la partecipazione a una gara d’appalto. La clausola contrattuale sul compenso ne rinviava la determinazione a un successivo accordo, in misura proporzionale al valore dell’appalto. Il Tribunale, qualificato il rapporto come appalto, aveva applicato l’art. 1657 c.c. e liquidato il compenso in via equitativa. La Corte d’appello, invece, aveva ricondotto il contratto all’appalto di servizi e, rilevata l’indeterminatezza della clausola sul corrispettivo, aveva dichiarato la nullità dell’intero contratto. La società avviava il giudizio di legittimità, deducendo la violazione delle norme sull’interpretazione contrattuale e sulla qualificazione del rapporto.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha respinto il primo motivo, affermando che il giudice di merito, in virtù del principio iura novit curia ex art. 113 c.p.c., può assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite senza incorrere nel vizio di ultrapetizione. Tale potere trova un limite solo nel divieto di pronunciare oltre i limiti della domanda, mutando i fatti costitutivi o estintivi della pretesa. Nel caso di specie, la rilevazione d’ufficio della nullità della clausola per indeterminatezza era conseguenza della corretta qualificazione del contratto.
Quanto alla censura relativa alla violazione dei canoni di interpretazione contrattuale, la Corte ha ribadito che il ricorrente deve specificamente indicare le regole violate e dimostrare in che modo il giudice se ne sia discostato, non essendo sufficiente una mera contrapposizione di interpretazioni. L’interpretazione accolta nella sentenza impugnata, se plausibile, non è censurabile in sede di legittimità.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile. La deduzione del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. deve riferirsi a un fatto storico, principale o secondario, e non a questioni o argomentazioni giuridiche: altrimenti la censura si risolve nella mera prospettazione di una diversa tesi difensiva. La Corte ha inoltre rilevato l’omessa riproduzione delle intese intercorse tra le parti, in violazione del canone di specificità di cui all’art. 366 c.p.c.
La Corte ha infine chiarito che la decisione impugnata non aveva escluso l’applicabilità della disciplina dell’appalto, ma aveva correttamente ritenuto che, trattandosi di appalto di servizi, non trovasse applicazione l’art. 1657 c.c. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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