Inammissibile il regolamento di competenza avverso provvedimenti meramente ordinatori (Cass. civ. Sez. 2 n. 5118 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per regolamento di competenza, necessario o facoltativo che sia, presuppone che una questione di competenza sia stata, anche solo implicitamente, definita con un provvedimento avente natura di sentenza. Esso è, pertanto, inammissibile se proposto avverso provvedimenti meramente ordinatori, quali l’anticipazione o il rinvio di un’udienza, la fissazione di un’udienza per la precisazione delle conclusioni o l’apposizione di un “visto”, che non incidono sulla competenza e non esauriscono la funzione del giudice. Per “decisione di merito”, ai fini dell’impugnabilità con regolamento facoltativo, si intende la risoluzione di questioni diverse da quella sulla competenza, di carattere sostanziale o processuale, sempre che non siano state esaminate solo incidentalmente in funzione della decisione sulla competenza.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva due distinti ricorsi per regolamento di competenza avverso molteplici provvedimenti emessi dalla Corte d’appello di Lecce nel corso del giudizio di merito. Con il primo, notificato l’11 marzo 2025, impugnava i provvedimenti del 29 gennaio 2025, di anticipazione dell’udienza al 26 febbraio 2025, del 20 febbraio 2025 e del 4 marzo 2025, di fissazione dell’udienza del 12 marzo 2025. Con il secondo, notificato il 24 settembre 2025, impugnava il provvedimento del 4 settembre 2025, di fissazione dell’udienza del 7 ottobre 2025 per la precisazione delle conclusioni.
A seguito della proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., il ricorrente presentava istanza di decisione in adunanza. La controparte si costituiva con controricorso, mentre le altre parti intimate restavano inerti.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente richiamato il disposto dell’art. 47 c.p.c., secondo cui il ricorso per regolamento di competenza deve essere notificato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione dell’impugnazione ordinaria. Ha quindi precisato che tale mezzo è finalizzato a determinare il giudice competente a decidere la causa di merito e che, sia necessario che facoltativo, presuppone che una questione di competenza sia stata definita, anche implicitamente, con un provvedimento di natura decisoria.
La S.C. ha evidenziato che il regolamento di competenza non è ammesso in via preventiva e che la sua proposizione presuppone che si sia esaurita la funzione del giudice sulla competenza. Ha richiamato il precedente di Sez. 2, n. 21530 del 2020, secondo cui per “decisione di merito” rilevante ai fini del regolamento facoltativo si intende anche la risoluzione di questioni diverse dalla competenza, purché non esaminate solo incidentalmente.
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha rilevato che nessuno dei provvedimenti impugnati aveva valenza decisoria o concerneva la competenza. Si trattava, infatti, di atti meramente ordinatori: l’anticipazione di un’udienza, il rinvio di un’udienza, la fissazione di un’udienza per la precisazione delle conclusioni e l’apposizione di un “visto” confermativo. La Corte ha richiamato i precedenti conformi di Sez. 2, n. 18013 del 2023 e Sez. 6-2, n. 33514 del 2021, resi in casi similari tra le stesse parti.
Conseguentemente, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite e, constatata la conformità della decisione alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., ha applicato l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come chiarito dalle Sezioni Unite n. 36069 del 2023. Ha quantificato la somma dovuta ai sensi del comma 3 in € 1.500,00 in favore della controparte e quella ai sensi del comma 4 in € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni per discostarsi dalla previsione legale.
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Nota della Redazione
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