Il fatto controverso non è errore revocatorio ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c. (Cass. civ. Sez. 2 n. 5146 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per revocazione delle pronunce di cassazione con rinvio è ammissibile quando il preteso errore di fatto investe una circostanza decisiva che vincola il giudice del rinvio, ma è inammissibile se l’impugnazione riguarda questioni che sono state oggetto di dibattito processuale e sulle quali la Corte era tenuta a decidere. L’errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., deve consistere in una mera svista percettiva su dati oggettivi, produttiva dell’affermazione o negazione di elementi decisivi. Il vizio è escluso quando la questione è controversa e risolta dalla pronuncia impugnata, poiché la decisione assume natura valutativa, sottraendosi al rimedio revocatorio. La natura dell’acquisto del fondo da asservire, a titolo universale o particolare, se dibattuta, non può essere rimessa in discussione in sede di revocazione.
Il Fatto
La società ricorrente proponeva ricorso per revocazione avverso l’ordinanza di questa Corte che aveva cassato con rinvio la sentenza della Corte di appello, la quale aveva accolto la domanda di costituzione di una servitù coattiva di passaggio ai sensi dell’art. 1054 c.c. La società assumeva che l’ordinanza impugnata fosse inficiata da un errore di fatto, consistente nell’aver affermato che gli originari convenuti erano semplici donatari e non eredi dell’alienante, con conseguente inapplicabilità della norma invocata.
La società sosteneva che l’azione era stata correttamente proposta ai sensi dell’art. 1054 c.c., essendo i convenuti divenuti eredi dell’alienante per la quota di cui questi era rimasto titolare, avendo donato la restante parte alla moglie e alle figlie.
La Motivazione della Corte
La Corte ha premesso che non osta alla revocazione la circostanza che la sentenza di appello sia stata cassata con rinvio, quando l’errore investe una circostanza decisiva e tale da vincolare il giudice del rinvio, che non potrebbe riconoscere la servitù in applicazione dell’art. 1054 c.c.
Tuttavia, nel caso di specie, la Corte ha rilevato una diversa ragione di inammissibilità. La natura dell’acquisto del fondo, a titolo universale o particolare, era stata oggetto di dibattito processuale dinanzi alla Sesta Sezione, dove le resistenti avevano negato di aver ricevuto la quota per successione, sostenendo nella memoria illustrativa che detta quota apparteneva ad altra persona. L’ordinanza impugnata ha pronunciato sul punto controverso, affermando che le resistenti erano semplici donatarie.
La Corte ha precisato che l’errore di fatto denunciabile deve consistere in una svista su dati oggettivi, e non può riguardare questioni controverse risolte dalla sentenza impugnata. In tal caso, la pronuncia assume natura valutativa, sottraendosi al rimedio revocatorio. Non occorreva stabilire l’ammissibilità del deposito del testamento, essendo decisivo solo che la questione fosse stata dibattuta.
La Corte ha infine evidenziato che l’assunto della ricorrente contrasta con l’orientamento consolidato, secondo cui, ove l’interclusione scaturisce dal frazionamento del fondo, l’acquirente ha un diritto personale esercitabile verso l’alienante e i suoi eredi, non verso gli aventi causa a titolo particolare. L’acquisto per successione di altra quota non faceva venir meno il dato ostativo costituito dall’acquisto a titolo di liberalità, mancando i presupposti soggettivi di applicazione della norma.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.