Il muro che contiene un terrapieno artificiale è costruzione soggetta alle distanze (Cass. civ. Sez. 2 n. 5244 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il muro di contenimento tra due fondi posti a livelli differenti deve considerarsi costruzione a tutti gli effetti, e non muro di cinta, qualora il dislivello derivi dall’opera dell’uomo o il naturale preesistente dislivello sia stato artificialmente accentuato: esso è pertanto soggetto agli obblighi sulle distanze di cui all’art. 873 c.c. e alle eventuali norme integrative locali. Il muro di cinta, ex art. 878 c.c., è solo quello isolato, cioè fisicamente separato da ogni altro manufatto: quando assolve la funzione di contenere un terrapieno creato ex novo, è equiparato al muro di fabbrica. In tema di consulenza tecnica d’ufficio, il consulente, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio, può accertare tutti i fatti inerenti all’oggetto della lite, acquisendo anche documenti non prodotti dalle parti, purché si tratti di fatti accessori rientranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza e non di fatti principali che è onere delle parti allegare, salvo che siano rilevabili d’ufficio.
Il Fatto
Due proprietarie confinanti convenivano in giudizio la vicina, proprietaria di un terreno posto a quota più elevata, sostenendo che questa avesse realizzato un terrapieno artificiale contenuto da un muro in cemento armato, con bocchette per lo scolo delle acque meteoriche. Secondo le attrici, l’opera violava le distanze legali, creava illecitamente una servitù di scolo e alterava il naturale regime di deflusso delle acque sui loro fondi. Esse chiedevano quindi il ripristino dello stato dei luoghi. Il Tribunale accoglieva la domanda; la Corte d’Appello confermava in parte la decisione, qualificando il muro come nuova costruzione e condannando la proprietaria del fondo sovrastante alla rimozione. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la soccombente, con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha innanzitutto scrutinato le censure relative alla nullità della C.T.U., ritenuta invalida per asserita attività di supplenza dell’ausiliario, che aveva acquisito direttamente documentazione urbanistica presso gli uffici. Il motivo è stato dichiarato infondato. La Suprema Corte ha ribadito che il consulente può acquisire direttamente ogni documento necessario a rispondere al quesito, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza. Nella specie, la verifica della conformità delle opere al P.R.G. e dell’alterazione del piano di campagna era stata espressamente posta dalle attrici, onde l’indagine non esorbitava dalla domanda e la documentazione acquisita non era di quelle che le parti avrebbero dovuto produrre autonomamente.
La Corte ha poi respinto il motivo che contestava la qualificazione del manufatto come nuova costruzione. Ha richiamato il principio per cui il muro di contenimento tra fondi a dislivello, ove il dislivello sia artificiale o artificialmente accentuato, è costruzione soggetta alle distanze, non muro di cinta. L’art. 878 c.c. esclude infatti i muri di cinta, ma solo se isolati; un muro funzionalmente collegato al terrapieno che contiene è equiparato al muro di fabbrica.
Accogliendo parzialmente il terzo motivo, la Corte ha invece censurato la sentenza per il generico richiamo alle prescrizioni del P.R.G., senza indicare la norma locale applicabile, la sua fonte e il contenuto precettivo, inclusi profili come il principio di prevenzione o l’adesione. Il giudice del rinvio dovrà individuare puntualmente la disposizione e verificare la legittimità dell’intera opera, quale insieme unitario di terrapieno e muro di contenimento.
Sono stati dichiarati assorbiti, per quanto di ragione, il quarto e il quinto motivo e, per intero, il sesto motivo sulle spese. La sentenza è stata quindi cassata in relazione alla censura accolta e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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