Inammissibilità del ricorso per cassazione per carenza di specificità e inefficacia del ricorso incidentale tardivo (Cass. civ. Sez. 3 n. 5827 del 15.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, per ciascun motivo, non contenga la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda, con l’illustrazione del contenuto rilevante degli stessi, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. Il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell’art. 334 cod. proc. civ. ove proposto dopo la scadenza del termine per l’impugnazione principale, non applicandosi ai termini di impugnazione la sospensione feriale. Il reclamo avverso il provvedimento dichiarativo dell’estinzione del processo esecutivo, proposto ai sensi dell’art. 630, terzo comma, cod. proc. civ., non ha natura di atto endoprocessuale, bensì di atto introduttivo di un procedimento di natura cognitiva.
Il Fatto
L’esecutata, relativamente alla quota indivisa di un immobile oggetto di divisione giudiziale, proponeva reclamo avverso l’ordinanza di estinzione dell’esecuzione emessa dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Velletri. Il Collegio rigettava il reclamo e la pronuncia era confermata dalla Corte d’appello di Roma, che rigettava l’impugnazione. Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui resisteva la controparte con controricorso e ricorso incidentale, fondato su quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che entrambi i motivi del ricorso principale, pur incentrandosi sulle conseguenze dell’estinzione del processo esecutivo, si risolvono in una mera contrapposizione interpretativa degli atti di causa, senza proporre effettive censure in punto di diritto. La narrativa del ricorso risulta di pressoché impossibile comprensione in ordine al fatto processuale e all’oggetto della doglianza, con riferimento anche a beni siti nella circoscrizione di un Tribunale diverso da quello di Velletri.
Il Collegio dichiara il ricorso principale inammissibile ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dall’art. 3, comma 27, del d.lgs. n. 149 del 10/10/2022, applicabile ratione temporis. La norma prescrive che il ricorso indichi specificamente, per ciascun motivo, gli atti processuali, i documenti e i contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda, illustrandone il contenuto rilevante. La pur non esigua lunghezza delle censure non consente di ritenere rispettati siffatti requisiti contenutistici.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte ne dichiara l’inefficacia, ai sensi dell’art. 334 cod. proc. civ., poiché depositato il 19/01/2024, a fronte di una sentenza pubblicata il 19/05/2023. Non operando la sospensione feriale dei termini di impugnazione, il ricorso incidentale risulta proposto ben oltre il termine di legge. L’inefficacia preclude l’esame dei profili di inammissibilità, che pure sussistono anche ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
La Corte richiama, inoltre, il principio nomofilattico delle Sezioni Unite n. 7877 del 10/03/2022, secondo cui il reclamo avverso il provvedimento dichiarativo dell’estinzione del processo esecutivo, ex art. 630, terzo comma, cod. proc. civ., non è atto endoprocessuale ma atto introduttivo di un procedimento di natura cognitiva, con conseguente inoperatività dell’obbligo di deposito telematico di cui all’art. 16-bis, commi 1 e 2, d.l. n. 179/2012. Tale principio avrebbe comunque reso infondato il motivo di appello non esaminato dalla Corte territoriale, consentendo la correzione della sentenza ai sensi della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 29952 del 2022; Cass. n. 12952 del 2007; Sez. U. n. 11933 del 2019).
La Corte dichiara, quindi, inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale, compensando integralmente le spese processuali e attestando la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.