Clausola di delega nella coassicurazione: imponibile IVA la gestione del contratto (Cass. civ. Sez. 5 n. 5891 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di delega tra coassicuratori configura una mera modalità di gestione del contratto di coassicurazione, affidata da una compagnia all’altra a fronte di un corrispettivo. Le prestazioni rese dal coassicuratore delegatario non integrano operazioni di assicurazione, riassicurazione o vitalizio ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 2, d.P.R. n. 633/1972, né prestazioni accessorie ai sensi dell’art. 12 d.P.R. n. 633/1972, difettando il nesso di accessorietà rispetto alla copertura del rischio e operando gli effetti della delega esclusivamente nei rapporti interni tra le imprese. Non è invocabile l’esenzione di cui al n. 9) della medesima disposizione per le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione, riservata all’attività di ricerca e procacciamento di potenziali clienti svolta prima della stipulazione. La sopravvenuta revisione del sistema sanzionatorio di cui al d.lgs. n. 158/2015 si applica retroattivamente, in forza del principio del favor rei, se il processo è ancora in corso e la parte sanzionatoria del provvedimento non è definitiva.
Il Fatto
All’esito di una verifica ispettiva, l’Agenzia delle entrate notificava alla società contribuente, impresa di assicurazione operante come delegataria di compagnie coassicuratrici, diversi atti impositivi e atti di contestazione. L’Ufficio recuperava a tassazione le commissioni, c.d. “commissioni di delega”, corrisposte dalle coassicuratrici per la gestione del rapporto assicurativo, ritenendo tali prestazioni estranee all’ambito di esenzione IVA e qualificandole come attività di mera gestione amministrativa del contratto. La Commissione tributaria provinciale, riuniti i giudizi, accoglieva i ricorsi della contribuente. La Commissione tributaria regionale del Lazio, invece, accoglieva l’appello dell’Ufficio. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i primi quattro motivi, concernenti l’esenzione IVA delle prestazioni rese in forza della clausola di delega. Ha premesso che le cause legali di esenzione sono diverse e corrispondono a distinte situazioni di fatto. Quanto alla coassicurazione, ha ricordato che da essa si generano separati rapporti assicurativi, ciascun assicuratore essendo titolare delle sole posizioni relative al proprio rapporto con l’assicurato, secondo la giurisprudenza di legittimità già formatasi sul punto.
La Corte ha quindi affermato che l’attività oggetto della clausola di delega non è esente ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 633/1972, non avendo natura assicurativa, né accessoria. La delega non modifica la ripartizione pro quota del rischio tra i coassicuratori e non concerne aspetti essenziali dell’attività di intermediazione o mediazione assicurativa, quali la ricerca di potenziali clienti. Ha precisato che la nozione di accessorietà dell’art. 12 d.P.R. n. 633/1972 postula due prestazioni effettuate tra i medesimi soggetti, ovvero da un terzo a spese di uno dei contraenti ma a vantaggio dell’altro; requisiti non riscontrabili nella delega, che produce effetti solo nei rapporti interni tra le imprese e non attribuisce al contraente facoltà o diritti specifici.
Con riferimento al diritto unionale, richiamato l’art. 135, par. 1, lett. a), direttiva 2006/112/CE, la Corte ha precisato che il nesso di accessorietà richiede due presupposti concorrenti: uno oggettivo, ossia la correlazione del servizio alla copertura del rischio, e uno soggettivo, ossia lo svolgimento dell’attività da parte di un mediatore o intermediario, in vista della stipulazione del contratto e prima di essa. Nella specie, le prestazioni erano rese da un’impresa assicurativa nei confronti delle altre, senza alcuna attività finalizzata a favorire la conclusione dell’affare, rilevando la sola gestione del rapporto già perfezionato; ha valorizzato, in tal senso, i principi espressi dalla Corte di giustizia UE, 17 marzo 2016, Aspiro SA, causa C-40/15.
Quanto alla riconducibilità dell’attività all’esenzione per le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione di cui all’art. 10, comma 1, n. 9, d.P.R. n. 633/1972, la Corte l’ha esclusa, poiché di tale esenzione possono beneficiare soltanto le attività collegate alle operazioni di assicurazione vera e propria, nel senso innanzi precisato. Ha infine accolto il quinto motivo, relativo all’applicazione retroattiva del d.lgs. n. 158/2015 in materia di sanzioni, in applicazione del principio del favor rei, demandando al giudice del rinvio la rideterminazione della sanzione.
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Nota della Redazione
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