Sottoscrizione degli atti impositivi del concessionario e necessaria verifica dei poteri del soggetto firmatario (Cass. civ. Sez. 5 n. 7143 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di atti impositivi emessi da un concessionario per la riscossione di tributi locali, la legittimità dell’avviso di accertamento non può essere affermata sulla base della generica appartenenza del sottoscrittore al personale dipendente della società concessionaria. È necessario, invece, verificare che lo specifico soggetto che ha emanato e sottoscritto l’atto fosse effettivamente autorizzato al compimento di tale attività, secondo le disposizioni di legge applicabili e le norme statutarie che regolamentano l’organizzazione e i poteri del concessionario. L’art. 1, comma 87, della legge n. 549 del 1995, che consente la sostituzione della firma autografa con l’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile per gli atti prodotti da sistemi informativi automatizzati, impone comunque che tale nominativo, nonché la fonte dei dati, siano specificamente menzionati in un apposito atto sottoscritto dal concessionario o da un soggetto che da quest’ultimo abbia ricevuto il relativo potere. Detto incombente è indispensabile anche in caso di gestione in concessione della potestà impositiva. La verifica inerente alla sussistenza dei poteri del firmatario costituisce pertanto una questione preliminare e non può essere considerata irrilevante dal giudice di merito.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’avviso di accertamento IMU per l’anno 2013, emesso dalla società concessionaria della riscossione per conto del Comune. Il ricorso veniva respinto dalla Commissione Tributaria Provinciale e l’appello avverso tale sentenza era rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con sentenza pubblicata il 7 marzo 2022.
La società ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo due motivi. Con il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 2697 c.c. e l’omesso esame dell’estratto dell’albo ministeriale, dal quale risultava che la sottoscrizione dell’atto impositivo era avvenuta ad opera di un soggetto diverso da quello che, secondo la prospettazione della ricorrente, era titolare dei poteri di rappresentanza della società concessionaria. Con il secondo motivo, assorbito, prospettava la violazione di norme in materia di esenzione per i beni-merce.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato l’inefficacia dell’atto di rinuncia al ricorso depositato in data successiva alla camera di consiglio del 27 gennaio 2026, nel corso della quale la causa era stata decisa. Ha ricordato che, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia è possibile fino a quando non sia cominciata la relazione in udienza o fino alla data dell’adunanza camerale, essendosi già perfezionato il procedimento decisorio all’esito della camera di consiglio.
Nel merito, la Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso. I giudici di merito avevano considerato l’eccezione sui poteri del sottoscrittore dell’atto “del tutto irrilevante”, sul presupposto che l’attività di riscossione fosse demandata al personale dipendente e che la sottoscrittrice fosse “in possesso di tutte le attribuzioni per procedere”. La Corte ha invece affermato che tale impostazione non può essere condivisa.
La pronuncia richiama l’art. 1, comma 87, della legge n. 549 del 1995, norma speciale non abrogata, che sostituisce la firma autografa con l’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile per gli atti prodotti da sistemi informativi automatizzati. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che il nominativo del responsabile deve essere individuato con un apposito provvedimento di livello dirigenziale, incombente indispensabile anche in caso di gestione in concessione della potestà impositiva. Tuttavia, la locuzione “provvedimento di livello dirigenziale” rimanda ad un atto della pubblica amministrazione, sicché, nel caso del concessionario, è necessario che il nominativo e la fonte dei dati siano menzionati in un apposito atto sottoscritto dal concessionario o da un soggetto che ne abbia ricevuto il potere, atto destinato ad assolvere la stessa funzione del provvedimento dirigenziale.
Ne consegue che, per stabilire la legittimità di un atto impositivo, è necessario accertare se il soggetto che lo ha emanato fosse autorizzato, e non è sufficiente che l’atto sia stato predisposto da un componente del personale dipendente. La Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché effettui un nuovo giudizio e provveda alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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