IRBA: legittimazione passiva esclusiva dell’Agenzia delle Dogane nell’azione di rimborso (Cass. civ. Sez. 5 n. 7439 del 28.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA), la legittimazione passiva nell’azione di rimborso promossa dal contribuente spetta in via esclusiva all’Agenzia delle Dogane, non già alla Regione, ancorché destinataria del gettito. Tale conclusione discende dalla natura erariale del prelievo, disciplinato dall’art. 3 della legge n. 549/1995, che ha attribuito all’Agenzia fiscale le funzioni di accertamento e riscossione coattiva, senza residuare alcuna competenza alle Regioni in ordine alla definizione dello schema di attuazione del tributo. Il difetto di legittimazione ad causam, non rilevato nei gradi di merito, è rilevabile d’ufficio anche nel giudizio di legittimità, trattandosi di vizio qualificato afferente alla potestas iudicandi, e comporta la cassazione della sentenza con decisione nel merito di rigetto dell’originaria domanda.
Il Fatto
La società contribuente presentava alla Regione Piemonte istanza di rimborso dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA), versata nell’ultimo biennio, assumendo l’incompatibilità del tributo con il diritto dell’Unione, come nel frattempo chiarito dalla Corte di giustizia. A seguito del diniego opposto dall’ente territoriale, la contribuente impugnava il provvedimento dinanzi al giudice tributario. La Corte di giustizia tributaria di primo grado rigettava il ricorso, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, riformando la pronuncia, riconosceva il diritto al rimborso. Avverso tale sentenza la Regione Piemonte proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, in via preliminare, rileva d’ufficio il difetto di legitimatio ad causam della Regione Piemonte, non essendo quest’ultima l’ente tenuto all’erogazione del rimborso richiesto. L’IRBA, istituita dall’art. 17 del d.lgs. n. 398/1990 in attuazione dell’art. 6, comma 1, lett. c), legge n. 158/1990, ha subito una significativa evoluzione normativa: l’art. 3, comma 14, della legge n. 549/1995 ha abrogato gli artt. 18 e 19 del d.lgs. n. 398/1990, mentre il comma 13 dello stesso art. 3 ha attribuito agli uffici tecnici di finanza (poi Agenzia delle Dogane) l’accertamento e la riscossione coattiva del tributo, rimettendo alla disciplina dell’accisa sugli oli minerali la regolamentazione del contenzioso e l’individuazione dell’organo amministrativo competente.
La Corte evidenzia come la pronuncia della CGUE dell’09/11/2021, C-255/20, abbia escluso la compatibilità della disciplina nazionale con la direttiva 2008/118/CE, portando la giurisprudenza di legittimità ad affermare la disapplicazione delle disposizioni regionali che destinino il gettito IRBA a finalità di bilancio. Su tale presupposto, e in applicazione del quadro normativo delineato dall’art. 3 della legge n. 549/1995, la Corte ritiene dirimente che le procedure e gli atti di attuazione del prelievo siano definiti dall’Agenzia delle Dogane, che è rimasta titolare delle funzioni di accertamento e riscossione coattiva, senza che alcuna competenza sia residuata in capo alle Regioni.
La sola destinazione finale del gettito a favore delle Regioni non è elemento sufficiente a radicare la legittimazione passiva dell’ente territoriale nell’azione di rimborso. La Corte dà continuità al proprio orientamento secondo cui la legittimazione passiva è esclusiva dell’Agenzia delle Dogane nelle azioni di rimborso dell’IRBA, stante la natura erariale del prelievo statale, funzionale a sostituire le fonti di finanziamento degli enti territoriali (tra le altre, Cass. n. 3098/2025 e Cass. n. 6616/2025).
Quanto al rilievo officioso della questione, la Corte chiarisce che il difetto di legittimazione ad causam, integrando un presupposto processuale, rientra tra i vizi qualificati che possono essere rilevati per la prima volta anche in sede di legittimità, come precisato dalle Sezioni Unite n. 24172/2025. Al rilievo officioso consegue una decisione di cassazione sostitutiva, che non si limita a pronunciarsi sulla domanda di cassazione ma contiene una declaratoria sulla domanda di prime cure.
Accertato che la domanda di rimborso e l’impugnazione del relativo diniego avrebbero dovuto essere proposte nei confronti dell’Agenzia delle Dogane e non della Regione, la Corte cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente, compensando integralmente le spese dell’intero giudizio in ragione dell’evoluzione giurisprudenziale successiva alla proposizione del ricorso.
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Nota della Redazione
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