TOSAP: la legittimazione passiva spetta al titolare dell’autorizzazione anche se l’occupazione è di un terzo (Cass. civ. Sez. 5 n. 7510 del 29.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), la legittimazione passiva del rapporto tributario, in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione rilasciato dall’ente locale, spetta, ex art. 39 del d.lgs. n. 507/1993, esclusivamente al soggetto titolare di tale atto. Solo in mancanza di questo, il tributo è dovuto dall’occupante di fatto, anche abusivo, configurandosi tale criterio come ipotesi residuale. È pertanto irrilevante, ai fini passivi d’imposta, l’utilizzazione del suolo pubblico consentita a soggetti terzi in virtù di atto di natura privatistica. La decadenza dell’autorizzazione non può discendere da un mero sollecito al ritiro, ma richiede un formale atto amministrativo di revoca.
Il Fatto
La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento con cui il comune richiedeva il pagamento della TOSAP per un’occupazione di suolo pubblico. La società deduceva di non aver ritirato il provvedimento autorizzatorio conclusivo e che, a seguito della dichiarata decadenza automatica del titolo, l’area risultava occupata da un soggetto terzo. La Commissione Tributaria Provinciale e, in seguito, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio respingevano il ricorso, ritenendo il presupposto dell’imposta coincidente con la conclusione del procedimento autorizzatorio. La società proponeva quindi ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione dichiara preliminarmente inammissibile la memoria depositata dal comune, il quale non aveva costituito un valido controricorso ma una mera costituzione di forma, priva dei requisiti essenziali previsti dagli artt. 370 e 366 c.p.c.. Nel procedimento camerale di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c., alla parte che non abbia depositato un controricorso è preclusa qualsiasi successiva attività processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di memorie.
Nel merito, la censura della società non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il giudice regionale aveva accertato che l’autorizzazione non era mai stata revocata dal comune, non potendo l’effetto decadenziale discendere da un mero sollecito al ritiro, atteso che l’art. 12 del Regolamento comunale non contemplava tale ipotesi tra i casi di decadenza. La ricorrente non aveva censurato la sentenza per violazione di tale norma, omettendo peraltro di trascriverne il contenuto e di allegarlo al ricorso, in violazione del principio di autosufficienza.
Inoltre, la società sosteneva che il presupposto dell’imposta avrebbe natura sostanzialistica e che, essendo l’occupazione materiale eseguita da un terzo, quest’ultimo sarebbe stato il soggetto passivo. La Corte richiama il principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 8628 del 2020, secondo cui l’art. 39 del d.lgs. n. 507/1993 individua un ordine di graduazione della legittimazione passiva: il titolare dell’atto di concessione o autorizzazione e, solo in mancanza, l’occupante di fatto. Tale criterio è residuale, restando irrilevante l’utilizzazione del suolo da parte di terzi in forza di rapporti privatistici, attesa l’intrasmissibilità per via negoziale dell’atto amministrativo abilitativo.
Infine, la Corte rileva che la ricorrente, nel sostenere l’inesistenza dell’autorizzazione per intervenuta decadenza, non deduceva un vizio di violazione di legge in senso proprio, ma mirava a rimettere in discussione l’accertamento in fatto del giudice di merito, attività preclusa in sede di legittimità. Trattandosi di una critica alla ricostruzione del fatto materiale, la censura avrebbe dovuto essere prospettata nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. La mancata contestazione di una ratio decidendi autonoma e idonea a sorreggere la decisione rende inammissibili le altre censure per sopravvenuto difetto di interesse. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.
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Nota della Redazione
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