La consegna a familiare dichiaratosi convivente perfeziona la notifica e fonda la presunzione di conoscenza (Cass. civ. Sez. 3 n. 7738 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La consegna del piego raccomandato a mani di un familiare che si dichiari convivente con il destinatario è idonea a perfezionare la notificazione, determinando una presunzione di conoscenza dell’atto da parte del destinatario medesimo. In tale ipotesi, la dichiarazione di convivenza resa dal consegnatario assorbe la questione relativa all’individuazione del luogo in cui la notificazione è stata eseguita; l’effettiva residenza anagrafica del destinatario assume rilievo solo ai fini della prova contraria, che deve essere rigorosa e non può consistere nella mera produzione di certificazioni anagrafiche. Quando la consegna avviene a mani di una persona di famiglia dichiaratasi convivente, il procedimento notificatorio si esaurisce con la consegna del piego, restando esclusa l’applicabilità dell’obbligo di invio della raccomandata informativa di cui all’art. 7, comma sesto, della legge n. 890/1982.
Il Fatto
Il contribuente aveva proposto opposizione avverso una cartella di pagamento emessa per la riscossione di un credito azionato da una società, deducendo la nullità della notifica dell’ordinanza-ingiunzione presupposta. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione, ritenendo non prescritto il credito, e la Corte d’appello aveva confermato la decisione, reputando provata la regolare notifica dell’ingiunzione mediante consegna a un familiare dichiaratosi convivente, con passaggio in giudicato della statuizione sulla prescrizione. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il primo motivo, con cui si deduceva la violazione degli artt. 139, 149 e 160 cod. proc. civ. Richiamando il consolidato orientamento di legittimità, ribadisce che la consegna del piego a mani di un familiare dichiaratosi convivente è idonea a perfezionare la notificazione. La dichiarazione di convivenza resa dal consegnatario assorbe ogni questione sul luogo della consegna, sicché il problema dell’effettiva residenza anagrafica del destinatario rileva solo ai fini della prova contraria, che deve essere rigorosa e non può risolversi nella produzione di certificazioni anagrafiche. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente applicato tale principio, ritenendo insufficiente la sola certificazione storica di residenza a superare la presunzione.
Quanto al secondo motivo, incentrato sull’art. 7, comma sesto, della legge n. 890/1982, la Corte ne afferma l’infondatezza. L’obbligo dell’agente postale di dare notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione mediante raccomandata è funzionale a colmare il deficit di conoscibilità dell’atto che deriva dalla consegna a soggetti estranei alla sfera familiare o convivente. Diversamente, quando la consegna avviene a mani di un familiare dichiaratosi convivente, la legge ricollega a tale modalità una presunzione legale di conoscenza: il procedimento si esaurisce con la consegna e non è richiesto l’ulteriore adempimento della raccomandata informativa.
Il terzo motivo, concernente la regolamentazione delle spese di lite, è dichiarato inammissibile in quanto “non motivo”, ossia censura priva di idoneità a integrare un motivo di ricorso per cassazione, limitandosi a esprimere una mera sperata conseguenza dell’auspicato esito della lite. La Corte aggiunge che la regola della soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ. non necessita di motivazione, dovendosi invece motivare specificamente l’eventuale compensazione, e che la regolamentazione delle spese è censurabile in sede di legittimità solo in caso di condanna della parte totalmente vittoriosa o di palese violazione del principio di soccombenza.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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