Diritto all’indennizzo per medici specializzandi: il risarcimento decorre dal 1° gennaio 1983 (Cass. civ. Sez. 3 n. 7802 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno per la mancata attuazione delle direttive comunitarie in favore dei medici specializzandi spetta, per i corsi iniziati in anni accademici anteriori al 1982-1983, solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione, a condizione che si tratti di una specializzazione comune a tutti gli Stati membri o a due o più di essi, come menzionata negli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/CEE. L’inclusione della specializzazione nei suddetti elenchi, o la sua equipollenza, rappresenta un fatto costitutivo del diritto all’indennizzo che il medico specializzato deve allegare specificamente nella domanda, non potendo configurarsi come un fatto impeditivo la cui mancanza debba essere eccepita dal convenuto.
Il Fatto
Alcuni medici specialisti convennero in giudizio le Amministrazioni per ottenere il risarcimento del danno per non aver percepito alcuna remunerazione durante i corsi di specializzazione frequentati tra il 1980 e il 1990, in violazione delle direttive comunitarie. Dopo una prima sentenza di rigetto per prescrizione, la Corte di cassazione, con ordinanza n. 13758 del 2018, cassò con rinvio, fissando il termine prescrizionale decennale decorrente dal 27 ottobre 1999. Il giudice di rinvio ha accolto parzialmente le domande, condannando le Amministrazioni al risarcimento per l’intera durata dei corsi. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le Amministrazioni soccombenti.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, le Amministrazioni hanno censurato la sentenza impugnata per aver riconosciuto il diritto al risarcimento anche per i periodi di corso antecedenti al 1° gennaio 1983. La Cassazione ha accolto il motivo, richiamando il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite n. 20278 del 2022: il diritto all’indennizzo spetta, per i corsi iniziati prima dell’anno accademico 1982-1983, solo a decorrere dal 1° gennaio 1983. La Corte territoriale non aveva esplicitato il calcolo, liquidando somme parametrate all’intera durata dei corsi, senza consentire di verificare che l’importo fosse commisurato alla sola frazione di corso successiva alla data indicata.
Con il secondo motivo, le Amministrazioni hanno dedotto l’insussistenza del diritto per la seconda specializzazione conseguita da uno dei medici, non inclusa negli elenchi delle specializzazioni comuni di cui agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/CEE. La Cassazione ha accolto anche questo motivo, rammentando che l’inclusione negli elenchi o l’equipollenza a una specializzazione comune costituisce un elemento costitutivo della fattispecie, che l’attore deve specificamente allegare e provare. La mancata inclusione non è un fatto impeditivo che il convenuto debba eccepire, e la sua verifica è sempre doverosa da parte del giudice, anche d’ufficio, senza che operi il divieto di nuove eccezioni in appello ai sensi dell’art. 345 c.p.c. Nel caso di specie, il medico non aveva allegato le ragioni di una presunta equipollenza, e la Corte d’appello non aveva svolto alcuna verifica in proposito.
La Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata, con rinvio a diversa composizione della Corte d’appello, affinché ridetermini le somme dovute attenendosi ai principi enunciati. Ha inoltre precisato che la posizione degli altri medici intimati, indicati solo ai fini della litis denuntiatio ex art. 332 c.p.c., non è stata toccata dall’accoglimento del ricorso.
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Nota della Redazione
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