TARI: parcheggi coperti non esclusi automaticamente dal tributo, onere probatorio del contribuente (Cass. civ. Sez. 5 n. 15053 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di TARI, la previsione regolamentare che esclude dal tributo le aree scoperte adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli per clienti e dipendenti ha carattere speciale ed eccezionale, con la conseguenza che i parcheggi coperti non possono beneficiare automaticamente della stessa esclusione, costituendo parte integrante dei locali commerciali. I parcheggi coperti possono tuttavia essere esclusi dalla superficie tassabile solo ove ricorrano i presupposti della clausola generale di esclusione, che onera il contribuente di provare sia la stabile ed esclusiva destinazione dell’area a un uso particolare, sia la circostanza che tale uso non comporti produzione di rifiuti. Inoltre, il giudice tributario ha il dovere di verificare la legittimità dei regolamenti comunali che dispongono l’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, disapplicando le previsioni che non rispettino criteri qualitativi e quantitativi, con particolare riferimento agli imballaggi terziari e secondari.
Il Fatto
La società contribuente, gestore di un punto vendita, presentava la denuncia di occupazione e chiedeva l’esclusione dal computo della superficie tassabile TARI di alcune aree, tra cui quelle produttive di rifiuti speciali da imballaggio e i parcheggi gratuiti per la clientela. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale della Toscana accoglieva parzialmente l’appello, escludendo dal tributo la sola superficie destinata a parcheggio sotterraneo di mq. 575.
Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione sia il gestore del servizio rifiuti, contestando l’esclusione dei parcheggi coperti, sia la contribuente, deducendo l’illegittima assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani da parte del regolamento comunale e la mancata esclusione di altre superfici.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente qualificato i ricorsi secondo il principio dell’unicità del processo di impugnazione, individuando come principale quello notificato per primo e come incidentale il successivo, con conseguente applicazione del termine di quaranta giorni di cui agli artt. 370 e 371 cod. proc. civ.
Quanto al ricorso principale, la Corte ne ha affermato la fondatezza, censurando il macroscopico vizio di sussunzione in cui era incorso il giudice di appello nell’aver equiparato le aree coperte a quelle scoperte. La norma regolamentare, infatti, con previsione speciale, esclude dal tributo solo le aree scoperte adibite in via esclusiva alla sosta gratuita, in quanto pertinenze esterne dei locali commerciali; le aree coperte, invece, costituiscono parti integranti dell’unità immobiliare e non possono godere di detta esclusione automatica.
Tuttavia, la Corte ha precisato che i parcheggi coperti possono comunque beneficiare dell’esclusione ai sensi della clausola generale di cui all’art. 13, comma 1, del regolamento, che riguarda i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. In tal caso, grava sul contribuente l’onere di provare la stabile destinazione e l’effettiva assenza di produzione di rifiuti, trattandosi di aree frequentate da persone e, quindi, presuntivamente produttive di rifiuti.
Quanto al ricorso incidentale, accolti i primi tre motivi, la Corte ha rilevato che il giudice di appello si era astenuto dall’accertare il corretto esercizio del potere di assimilazione dei rifiuti speciali da parte del Comune, omettendo di valutarne la legittimità alla luce dei criteri qualitativi e quantitativi. In particolare, alla luce della giurisprudenza di legittimità, i rifiuti degli imballaggi terziari e quelli secondari, ove non attivata la raccolta differenziata, non possono essere assimilati ai rifiuti urbani, con conseguente obbligo di disapplicazione dei regolamenti che tale assimilazione prevedano. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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