Omessa motivazione sull’automatismo della revoca della patente dopo la sentenza n. 246 del 2022 (Cass. civ. Sez. 2 n. 8053 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri direttamente l’atto amministrativo impugnato, anziché la sentenza di merito, senza indicare le parti della pronuncia oggetto di critica. La guida di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, anche per raggiungere il luogo di custodia concordato, non integra l’esercizio di una facoltà legittima o l’adempimento di un dovere ex art. 4 l. n. 689/1981, se il verbale prescriveva modalità specifiche di trasferimento. È nulla, per omessa motivazione ex art. 132, n. 4, c.p.c., la sentenza che non si pronunci sulla questione dell’automatismo della revoca della patente, qualora la parte ne abbia evidenziato l’incostituzionalità prima della declaratoria di illegittimità.
Il Fatto
Il ricorrente impugnò dinanzi al giudice di pace due verbali di accertamento elevati dai Carabinieri per circolazione con veicolo privo di copertura assicurativa e per circolazione nonostante il sequestro, nonché il decreto prefettizio di revoca della patente. Il giudice di pace respinse l’opposizione; il Tribunale di Torre Annunziata confermò, ritenendo la legittimità dei verbali e la mancanza di una causa di giustificazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato i cinque motivi di ricorso, soffermandosi in particolare sul quinto, con cui si denunciava l’omessa pronuncia sulla richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 213, comma 8, cod. strada. Il tribunale aveva respinto l’appello “per ragioni di merito”, assorbendo ogni altra doglianza senza motivare sulla necessità che la revoca fosse sorretta da una valutazione di proporzionalità.
Nelle more del giudizio di legittimità è intervenuta la Corte costituzionale n. 246 del 2022, che ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui prevedeva l’automatismo della revoca, anziché la sua facoltatività, per violazione dell’art. 3 Cost.
La Corte ha ritenuto fondata la censura, ravvisando una nullità della sentenza per omessa motivazione sulla questione della revoca dell’atto amministrativo. Ha accolto il ricorso in relazione al quinto motivo, rigettando i restanti, ed ha cassato con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata.
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Nota della Redazione
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