La specificità dei motivi d’appello si commisura alla sentenza impugnata e non richiede forme sacramentali (Cass. civ. Sez. 2 n. 8196 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La specificità dei motivi di appello richiesta dall’art. 342 cod. proc. civ., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, deve essere commisurata all’ampiezza e alla portata della sentenza impugnata. L’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, con una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice. Non occorrono forme sacramentali né un progetto alternativo di decisione, essendo sufficiente che le censure consentano al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto e la portata delle doglianze, anche mediante la prospettazione delle medesime ragioni addotte in primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica.
Il Fatto
La società aveva convenuto in giudizio i proprietari di un immobile, chiedendo la declaratoria di nullità dell’atto di compravendita per illiceità della causa. Il Tribunale aveva accolto la domanda, rigettando le domande riconvenzionali dei convenuti volte alla restituzione del prezzo e delle somme pagate a copertura di esposizioni debitorie verso istituti di credito.
La Corte d’Appello, adita dagli appellanti, aveva dichiarato inammissibile il gravame per genericità dei motivi, ritenendo le censure prive di un’idonea critica all’iter argomentativo della sentenza di primo grado. Avverso tale pronuncia veniva proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte, valutati congiuntamente i due motivi di ricorso afferenti alla medesima questione, ha richiamato i propri consolidati insegnamenti in tema di specificità dei motivi d’appello, ricordando che tale requisito va commisurato all’ampiezza della sentenza impugnata e che l’atto di gravame deve contenere una chiara individuazione dei punti contestati con le relative doglianze.
Il giudice di legittimità ha precisato che l’onere di specificazione imposto dall’art. 342 cod. proc. civ. non richiede l’uso di forme particolari né la redazione di un progetto alternativo di decisione, potendo l’esposizione delle ragioni sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime argomentazioni svolte in primo grado, purché idonee a determinare una critica adeguata della pronuncia impugnata.
Quanto alla natura del giudizio di appello, la Corte ha ribadito il carattere di revisio prioris instantiae, con devoluzione piena, non limitato al controllo di vizi specifici, sicché è sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni poste a fondamento dell’impugnazione, con indicazione dei punti contestati e dei rilievi a base della richiesta di riforma.
Applicando tali principi al caso concreto, la Corte ha esaminato direttamente la sentenza di primo grado e l’atto di appello, rilevando che le censure proposte dagli appellanti erano idonee a sottoporre alla Corte territoriale un’adeguata critica della decisione, avendo specificamente contestato le ragioni del rigetto delle domande riconvenzionali, richiamando gli elementi probatori, quali l’atto notarile con quietanza e la scrittura del 1997, ritenuti dal primo giudice insufficienti.
La Corte ha pertanto accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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