La condotta antisindacale e l’onere di documentare la legittimazione a trattare (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8378 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di condotta antisindacale, non viola il principio di neutralità e di non ingerenza il datore di lavoro che, in una situazione di oggettiva incertezza sulla legittimazione dei rappresentanti sindacali a costituire la delegazione trattante, convochi al tavolo delle trattative i sindacati firmatari del contratto collettivo e l’intera assemblea della RSU, richiedendo la produzione del verbale di assemblea quale prova del titolo a partecipare alla contrattazione. È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata e che si limiti a riproporre la tesi disattesa, senza esprimere una specifica doglianza sul punto centrale della decisione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Firenze, riformando la sentenza del Tribunale, aveva escluso la sussistenza di una condotta antisindacale da parte dell’Azienda USL Toscana Centro. Quest’ultima, in un contesto di conflittualità tra le sigle sindacali sulla regolarità dell’elezione del coordinatore e del vice coordinatore della RSU, aveva convocato al tavolo delle trattative l’intera assemblea della RSU e i sindacati firmatari del contratto collettivo, anziché la sola delegazione trattante indicata da una delle organizzazioni sindacali. La Corte territoriale aveva ritenuto legittima tale condotta, in quanto l’Azienda non aveva preteso di sindacare l’elezione, ma aveva solo richiesto la documentazione del titolo a partecipare alle trattative, non essendo stato trasmesso il verbale dell’assemblea, ripetutamente richiesto e mai prodotto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal sindacato, esaminando distintamente i due motivi di impugnazione. Con riferimento al primo motivo, relativo alla dedotta violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. per la mancata declaratoria di inammissibilità dell’appello, la Corte ha rilevato che la censura non rispettava gli oneri formali di specificità richiesti dall’art. 366 n. 6 c.p.c., e che, nella sostanza, mirava a denunciare un vizio motivazionale con riferimento ad un error in procedendo, richiamando il principio espresso dalle Sez. 2 n. 21944 del 2019, secondo cui in materia di vizi in procedendo non è consentito formulare la censura in termini di omessa motivazione.
Quanto al secondo motivo, con cui si deduceva la violazione dell’art. 28 della legge n. 300/1970 e dell’art. 40 del d.lgs. n. 165/2001, la Corte ha evidenziato che la censura non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte d’appello, infatti, non aveva negato i principi di neutralità e non ingerenza, né aveva riconosciuto al datore di lavoro il potere di sindacare la legittimità dell’elezione dei rappresentanti sindacali, ma aveva affermato che l’Azienda poteva pretendere di ricevere prova del titolo a far parte del tavolo di contrattazione mediante la produzione del verbale di assemblea.
Il ricorrente, limitandosi a riproporre la tesi già disattesa in appello, non aveva formulato alcuna specifica doglianza sul punto centrale della decisione, ossia la legittimità della richiesta di documentazione del titolo a trattare. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, liquidate in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed esborsi, e con doppio contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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