Evocazione IGP e uso di segni figurativi non coperti: necessità di un giudizio globale sul consumatore medio (Cass. civ. Sez. 1 n. 8377 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La protezione accordata dall’art. 13, par. 1, lett. b), Reg. (UE) n. 1151/2012 alle indicazioni geografiche protette contro l’evocazione non si estende ai singoli termini non geografici di una denominazione composta registrata, i quali restano di libero uso sul mercato dell’Unione. L’accertamento dell’effetto evocativo non può fondarsi sulla valutazione isolata di un singolo lemma o di una singola immagine, ma richiede un giudizio globale sull’insieme dell’etichettatura e della presentazione del prodotto, condotto nella prospettiva del consumatore medio europeo, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. La presenza di segni figurativi raffiguranti monumenti o luoghi dell’area geografica di riferimento della IGP non è di per sé illecita, ove l’esame complessivo del prodotto ne escluda l’idoneità a creare nel pubblico un’associazione di idee quanto all’origine del bene. La finalità descrittiva della menzione del toponimo, oggettivamente desumibile dal contesto, non integra il divieto di evocazione.
Il Fatto
Il Consorzio di tutela dell’Aceto Balsamico di Modena, nel corso di attività di vigilanza, rinveniva in un esercizio commerciale un “condimento balsamico”, una “crema di balsamico” e una “crema di balsamico bianco” prodotti da un’azienda agricola, le cui etichette contenevano riferimenti al termine “Balsamico”, alla parola “acetaia” e immagini del Duomo e dell’Accademia Militare di Modena. Il Consorzio conveniva in giudizio l’azienda, deducendo l’illegittima evocazione della IGP “Aceto Balsamico di Modena”, l’uso di indicazioni ingannevoli per i consumatori e atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.
Il Tribunale delle imprese di Bologna rigettava le domande e la Corte d’Appello di Bologna confermava la decisione, escludendo l’effetto evocativo delle etichette. Avverso la sentenza della Corte territoriale il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, e l’azienda ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rigetta il ricorso, fornendo un’articolata ricostruzione dei criteri interpretativi dell’art. 13, par. 1, lett. b), Reg. (UE) n. 1151/2012. Richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia, la Corte rammenta che la nozione di evocazione postula che il termine usato per designare un prodotto ne incorpori una parte della denominazione protetta, sì da indurre il consumatore ad avere come immagine di riferimento il prodotto tutelato. Tale effetto può sussistere anche in assenza di rischio di confusione, poiché rileva la creazione nella mente del pubblico di un’associazione di idee quanto all’origine. La verifica deve essere condotta con riferimento alla percezione del consumatore medio europeo, non già alla sola valutazione atomistica dei singoli elementi: è il complesso dell’etichettatura che assume rilievo.
La Corte affronta il primo e il terzo motivo di ricorso, con i quali il Consorzio lamentava la mancata considerazione del valore evocativo delle immagini del Duomo e dell’Accademia Militare di Modena. Nell’escludere la fondatezza delle censure, la Corte chiarisce come la ratio decidendi della sentenza impugnata non fosse quella, erroneamente attribuitale dal ricorrente, di negare tutela ai segni figurativi in quanto non coperti dalla IGP. Al contrario, la Corte territoriale aveva compiuto un accertamento in fatto, valutando oggettivamente l’insieme degli elementi e concludendo che la menzione di Modena, nelle didascalie delle immagini, assolvesse a una funzione meramente descrittiva del luogo in cui sorgevano i monumenti e l’azienda, e non già del prodotto.
Quanto al secondo ed al quarto motivo, la Cassazione ne rileva l’inammissibilità, poiché il ricorrente censurava un passaggio motivazionale privo di carattere decisorio, oltre a invocare un presupposto in fatto – l’uso del toponimo per identificare il prodotto – insussistente nella specie, laddove l’accertamento compiuto dal giudice di merito riguardava l’uso della parola “Modena” all’interno di una didascalia descrittiva. Il quinto motivo, concernente la nullità della sentenza per vizio di motivazione ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., è infondato, avendo la Corte di merito chiaramente esposto le ragioni per cui il complesso delle espressioni utilizzate sulle etichette escludeva un effetto decettivo circa le caratteristiche dell’alimento, la cui diversità rispetto all’aceto balsamico IGP risultava percepibile al consumatore finale.
Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del Consorzio al pagamento delle spese, liquidate in euro 8.200,00 oltre accessori, e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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