Inammissibile l’omesso esame di elementi istruttori in materia di decadenza (Cass. civ. Sez. 5 n. 13383 del 09.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In seguito alla riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 d.l. n. 83/2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del rispetto del “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, comma 6, Cost., che risulta violato solo in caso di motivazione totalmente mancante, meramente apparente, perplessa od obiettivamente incomprensibile. Il vizio di omesso esame riguarda esclusivamente un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti, mentre non può essere dedotto per l’omessa valutazione di elementi istruttori, questioni o argomentazioni difensive. Il ricorrente è tenuto a indicare il fatto storico, il dato da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” della discussione processuale e la sua decisività, a pena di inammissibilità. L’eccezione di decadenza dal potere di riscossione, ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, non può essere neutralizzata da atti equipollenti alla notifica della cartella di pagamento.
Il Fatto
La società contribuente impugnava una cartella di pagamento emessa dall’agente della riscossione per il recupero di Ires, Irap e Iva, deducendo l’inesistenza della notifica e la decadenza dal potere di riscossione. Il giudice di primo grado rigettava il ricorso, ritenendo la cartella validamente notificata.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia accoglieva invece l’appello, ritenendo non provata la rituale notifica entro i termini di decadenza. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’agente della riscossione, deducendo, con il primo motivo, l’omesso esame di atti assertivamente interruttivi della decadenza e, con il secondo, la violazione degli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 546/1992 per la mancata opposizione alla cartella.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, richiamando il costante orientamento per cui la nuova formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. limita il sindacato alla sola verifica del “minimo costituzionale” della motivazione. La ricorrente, tuttavia, non aveva censurato la motivazione in sé, ma l’omessa valutazione di elementi istruttori, ossia le annotazioni contenute nella cartella, che non possono costituire oggetto del vizio denunciato.
La Corte ha inoltre rilevato il difetto di specificità del motivo, per non aver la ricorrente indicato il “fatto storico” decisivo, né le modalità e i tempi della sua discussione processuale. Il riferimento alla notifica di comunicazioni di irregolarità e alla richiesta di rateazione è stato giudicato irrilevante, poiché la sentenza impugnata aveva correttamente affermato che solo la notifica della cartella entro i termini avrebbe potuto evitare la decadenza, non essendo ammesso alcun atto equipollente.
Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile, perché sconnesso dalla ratio decidendi: i giudici d’appello non avevano affermato l’intempestività dell’opposizione, ma la mancata prova della notifica in tempo utile. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, confermando la sentenza impugnata e condannando l’agente della riscossione alle spese, senza applicare il raddoppio del contributo unificato trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.