Demansionamento nel pubblico impiego: l’inammissibilità del ricorso che non censura l’esclusione della qualificazione come mansioni inferiori (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8455 del 04.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego privatizzato, l’adibizione del lavoratore a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione è consentita solo a condizione che tali mansioni non siano completamente estranee alla sua professionalità, che ricorra una obiettiva esigenza organizzativa o di sicurezza del datore di lavoro e che la richiesta avvenga in via marginale rispetto alle attività qualificanti l’inquadramento o, quando tale marginalità non ricorra, che lo svolgimento sia meramente occasionale. Il ricorso sistematico e non marginale alle mansioni inferiori viola, sul piano qualitativo, il diritto alla professionalità, anche se sia rispettato il parametro della prevalenza delle attività proprie. Il ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio decidendi incentrata sull’esclusione in radice della natura inferiore delle mansioni è inammissibile per difetto di specificità dei motivi, ai sensi dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ.
Il Fatto
Alcuni infermieri, inquadrati nella categoria D del CCNL Comparto Sanità e addetti al reparto di Anestesia e Rianimazione di un ospedale, agivano in giudizio nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale per sentir accertare il demansionamento subito. Essi lamentavano di essere stati adibiti in maniera costante a mansioni proprie dei profili professionali di operatore socio-sanitario e di operatore tecnico dell’assistenza, appartenenti ai livelli inferiori A e B, a causa dell’insufficienza numerica di detto personale, che copriva solo i turni mattutini e saltuariamente quelli pomeridiani, mai quelli notturni. Chiedevano, pertanto, l’ordine di adibizione alle mansioni proprie dell’inquadramento e il risarcimento del danno non patrimoniale da dequalificazione professionale.
Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’Appello di Palermo confermava la decisione, escludendo la sussistenza del lamentato demansionamento. La Corte territoriale valorizzava le dichiarazioni testimoniali che, pur ammettendo la non costante disponibilità di personale ausiliario, avevano sottolineato la peculiarità del reparto, in cui la delicatezza della strumentazione e le necessità vitali dei pazienti rendevano indispensabile un intervento di elevata professionalità anche rispetto a mansioni semplici, comunque in misura non preponderante. Avverso tale sentenza gli infermieri proponevano ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo di ricorso, gli istanti denunciavano la violazione e falsa applicazione degli artt. 52 d.lgs. n. 165/2001, 2103 e 2087 c.c., del D.M. n. 739/1994 e del CCNL Comparto Sanità, nonché l’erroneo apprezzamento delle risultanze istruttorie in ordine alla ritenuta non ravvisabilità di un illegittimo demansionamento per il carattere “collaterale” delle mansioni inferiori, per la sussistenza di ragioni organizzative giustificative e per la prevalenza delle mansioni proprie della qualifica.
I ricorrenti fondavano la censura sul recente orientamento della Corte (cfr. Cass. n. 12128/2025, ripresa da Cass. n. 87/2026) in materia di assegnazione di un infermiere a mansioni proprie di un operatore socio-sanitario. Tale orientamento richiede, ai fini della legittimità dell’adibizione a mansioni inferiori nel pubblico impiego, che esse non siano completamente estranee alla professionalità del lavoratore, che ricorra una obiettiva esigenza organizzativa o di sicurezza e che l’assegnazione avvenga in via marginale o, in mancanza, sia meramente occasionale. Il ricorso sistematico e non marginale alle mansioni inferiori viola, infatti, sul piano qualitativo che è quello che rileva, il diritto del lavoratore al rispetto della propria professionalità, anche se sia rispettato il parametro della prevalenza nello svolgimento delle attività proprie dell’inquadramento.
La Corte di legittimità, tuttavia, rilevava che la sentenza impugnata era giunta a negare che nella specie fosse configurabile un demansionamento, non già per il carattere marginale dell’adibizione, ma sulla base del rilievo che, considerata la peculiarità del reparto di Anestesia e Rianimazione, anche lo svolgimento di mansioni semplici comportava l’indispensabilità dell’impiego di personale in possesso di una professionalità elevata, in astratto eccedente il livello delle mansioni stesse. Tale rilievo escludeva in radice la qualificazione delle attività come inferiori.
I ricorrenti, non avendo formulato alcuna censura avverso tale specifica motivazione, non si erano misurati con la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile, ricordando che nel giudizio di cassazione a critica vincolata i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, con la conseguenza che la proposizione di censure prive di attinenza al decisum equivale alla mancata enunciazione dei motivi. Le spese seguono la soccombenza e i ricorrenti sono condannati al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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