La mancata prova di mansioni promiscue esclude il repêchage nel licenziamento per g.m.o. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8663 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, grava sul datore di lavoro l’onere di provare l’effettiva soppressione del posto di lavoro, il nesso causale tra tale soppressione e il recesso, nonché l’impossibilità del repêchage, ossia della riutilizzazione del dipendente in mansioni compatibili con il suo bagaglio tecnico-professionale. Tale obbligo non si estende alla fornitura di una diversa o ulteriore formazione professionale. La scelta organizzativa di automatizzare un servizio, ove ritenuta credibile e rientrante nell’esercizio della libertà di impresa ex art. 41 Cost., non è sindacabile nel merito.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Catania, confermando la sentenza di primo grado, ha respinto il reclamo proposto dalla lavoratrice avverso il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatole dalla società datrice. La società aveva soppresso il servizio di call center per il sollecito telefonico degli utenti morosi, sostituendolo con un sistema automatico di sollecito postale massivo, come previsto da una riorganizzazione aziendale deliberata nel 2015. La lavoratrice ricorre per cassazione deducendo, tra l’altro, la violazione delle regole sull’onere della prova, la mancata valutazione di mansioni promiscue di back office e l’erroneo assolvimento dell’obbligo di repêchage.
La Motivazione della Corte
Premesso che la violazione dell’onere della prova è configurabile solo in caso di inversione delle regole di riparto, la Corte ha ritenuto infondate le censure sulla ricostruzione fattuale. In particolare, ha ritenuto provata l’effettiva soppressione del posto di lavoro, accertando che la lavoratrice, assunta con inquadramento al II livello del CCNL Gas-Acqua, si occupava esclusivamente del sollecito telefonico dei clienti morosi, non avendo alcuna competenza in ordine alle rateizzazioni. L’indicazione “back office” in busta paga è stata considerata un termine generico, non idoneo ad attestare lo svolgimento di attività ulteriori rispetto al contatto telefonico.
La Corte ha, altresì, escluso la violazione dell’obbligo di repêchage, richiamando il principio per cui il datore di lavoro deve dimostrare l’impossibilità di adibire il dipendente a mansioni compatibili con le sue competenze professionali. Nel caso di specie, l’inesistenza di posti vacanti in tutta l’organizzazione aziendale era stata accertata sulla base della pianta organica, non specificamente contestata, e confermata da un teste. La soppressione del posto non richiede, per essere effettiva, che tutte le mansioni siano eliminate, ben potendo queste essere ridistribuite ad altri lavoratori. La comparazione, inoltre, va effettuata con personale avente medesimo inquadramento e competenze.
Quanto alla possibilità di adibire la lavoratrice alle mansioni di letturista, la Corte ha ritenuto la prova testimoniale dirimente, avendo accertato che tale attività implica anche l’installazione e la sostituzione dei contatori, per cui la lavoratrice non possedeva le necessarie competenze tecniche.
Infine, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., volto a censurare l’omesso esame della circostanza che la società operasse in diverse sedi, in quanto la relativa questione non era stata specificamente riproposta e documentata nei termini di cui all’art. 366 c.p.c., non emergendo una precisa allegazione del fatto storico decisivo. Il ricorso è stato, quindi, respinto, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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