Istituti di patronato e qualificazione del rapporto: prevale l’art. 2094 c.c., ma l’esenzione spese ex art. 152 disp. att. c.p.c. resta operativa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8974 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La qualificazione giuridica di un rapporto di lavoro come subordinato non può derivare da norme di organizzazione o settoriali, ma va operata alla stregua dei criteri generali dettati dall’art. 2094 c.c., con accertamento riservato al giudice di merito. L’eventuale obbligo per gli istituti di patronato di avvalersi di personale subordinato non è, pertanto, un elemento idoneo a conferire natura subordinata a un rapporto che ne sia privo. La condanna alle spese processuali non può essere pronunciata nei confronti della parte che, a norma dell’art. 152 disp. att. c.p.c., abbia prodotto dichiarazione di esenzione per motivi reddituali; in tal caso la statuizione va cassata e, ricorrendone i presupposti, la causa può essere decisa nel merito dichiarando non ripetibili le spese.
Il Fatto
Il ricorrente, socio di un’associazione sindacale territoriale, aveva agito in giudizio per ottenere l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con l’ente e il suo presidente, per un periodo ricompreso tra il 2014 e il 2015, chiedendo inoltre la corresponsione dell’indennità di disoccupazione. Il Tribunale aveva respinto la domanda, revocando il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell’INPS; la Corte d’Appello aveva confermato la decisione, negando la sussistenza del vincolo di subordinazione e condannando l’attore alla rifusione delle spese del grado in favore sia della controparte privata sia dell’INPS, sebbene il soccombente avesse prodotto la dichiarazione di esenzione dalle spese di giustizia.
Avverso tale sentenza, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, articolato su tre motivi, resistiti dagli altri soggetti del giudizio.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente disatteso l’eccezione di nullità della procura conferita al controricorrente, ritenendo infondata la doglianza circa il suo conferimento in data antecedente alla pubblicazione della sentenza impugnata, in base all’esame diretto dell’atto.
Con il primo motivo, il ricorrente aveva denunciato la violazione dell’art. 6 della legge n. 152/2001, che impone agli istituti di patronato di avvalersi solo di lavoratori subordinati, ritenendo che tale disposizione fosse stata disattesa. La Corte ha respinto la censura, chiarendo che la norma in parola esprime una regola di organizzazione degli istituti, non un criterio di qualificazione del rapporto. La sussistenza della subordinazione va, infatti, verificata esclusivamente alla luce dei requisiti di cui all’art. 2094 c.c., con un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata e non censurato nei limiti di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il secondo motivo, incentrato sull’omesso esame di una presunta accertamento amministrativo e della documentazione versata in giudizio, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che, in caso di c.d. «doppia conforme», il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso, salvo che non si dimostri la diversità delle ragioni poste a base delle due decisioni di merito; inoltre, la doglianza non verteva su un fatto storico decisivo ma su un preteso omesso esame processuale di atti, figura non contemplata dal sindacato di legittimità.
Accolto, invece, il terzo motivo, relativo alla condanna alle spese disposta in favore dell’INPS. La Corte ha ritenuto fondata la doglianza del ricorrente che aveva prodotto dichiarazione di esenzione ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., richiamando il principio per cui tale esenzione opera anche per le spese del giudizio di appello. La sentenza è stata quindi cassata sul punto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa è stata decisa nel merito, dichiarando non ripetibili le spese del grado di appello dovute all’istituto previdenziale.
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Nota della Redazione
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