Nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente da mero rinvio acritico al primo grado (Cass. civ. Sez. 5 n. 9177 del 11.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di processo tributario, è nulla la sentenza della commissione tributaria regionale che sia completamente priva dell’illustrazione delle censure mosse dall’appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle, laddove si sia limitata a motivare per relationem alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa. La motivazione è solo apparente quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice, non raggiungendo la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6°, Cost.. La sentenza d’appello può essere motivata per relationem solo se il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’impugnazione, da parte del titolare di un’impresa individuale operante nella realizzazione di strade e impianti sportivi, di un avviso di accertamento per maggiori IVA, IRPEF ed IRAP relative all’anno 2007, emesso per omessa fatturazione o sottofatturazione di operazioni imponibili. Il contribuente deduceva la carenza di motivazione dell’atto, fondato sul rinvio al processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, nonché l’infondatezza nel merito dell’accertamento. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, rilevando l’insufficienza degli elementi indiziari posti a fondamento della pretesa.
L’Amministrazione finanziaria proponeva appello; il contribuente, nelfrattempo dichiarato fallito, non si costituiva. A seguito della riassunzione da parte dell’Amministrazione, la curatela restava intimata. La Commissione tributaria regionale rigettava l’impugnazione, osservando che l’appello era limitato alla sola carenza di motivazione e non conteneva critiche alle argomentazioni della sentenza di primo grado. Avverso tale pronuncia l’Amministrazione proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, l’Amministrazione deduceva il vizio di motivazione apparente della sentenza d’appello, consistente in un mero rinvio alle argomentazioni del giudice di primo grado, senza alcuna valutazione dei motivi di gravame. La Corte, richiamando i principi espressi dalle Sezioni Unite n. 8053/2014, ricorda che il vizio di mancanza di motivazione ricorre solo quando essa sia del tutto mancante sul piano grafico o meramente apparente, ovvero caratterizzata da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o da affermazioni incomprensibili.
Quanto alla motivazione per relationem, la Corte ribadisce l’orientamento consolidato per cui è nulla la sentenza del giudice d’appello che si limiti ad aderire acriticamente alla pronuncia di primo grado, senza illustrare le censure dell’appellante e le ragioni per cui le ritiene infondate. In tali ipotesi resta impossibile l’individuazione del thema decidendum e il percorso argomentativo può ritenersi legittimo solo se dalla lettura congiunta delle due sentenze emerga un esame completo e coerente dei motivi di gravame.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata non descriveva il contenuto dei motivi d’appello e non affrontava le deduzioni dell’Amministrazione relative all’esistenza di elementi istruttori ulteriori rispetto al PVC, quali questionari e incrocio di dati, né verificava l’idoneità di tali elementi a fondare la pretesa erariale. La Corte rileva come il giudice d’appello si sia limitato a espressioni di stile e a generici richiami, omettendo il necessario confronto tra i motivi di gravame e la sentenza di primo grado. Tale carenza risultava ancor più grave in considerazione del contenuto altrettanto vago della pronuncia di prime cure.
La Corte accoglie quindi il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti i restanti tre, che attengono rispettivamente alla violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle doglianze di merito, alla violazione delle norme sulla motivazione dell’avviso di accertamento e alla violazione delle disposizioni in materia di accertamento e prova. La sentenza viene cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per una nuova valutazione dei motivi di appello e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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