Forma scritta del contratto-quadro e onere della prova negli investimenti in derivati (Cass. civ. Sez. I n. 2711 del 04.02.2025)
Il requisito di forma scritta del contratto-quadro è funzionale alla protezione dell’investitore e la sua violazione è deducibile solo dal cliente; la mancata consegna del contratto non ne determina la nullità, né la violazione dell’art. 2697 c.c. può fondare un riesame degli esiti istruttori in cassazione.