Spese di lite liquidate per ciascun grado senza riduzioni oltre il 50 (Cass. civ. Sez. V n. 20153 del 18.07.2025)
Il giudice deve liquidare separatamente le spese per ciascun grado di giudizio e, nella vigenza dell’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può diminuire oltre il 50 per cento i valori medi tabellari.