Questioni assorbite in primo grado riproposte con l’atto di controdeduzioni (Cass. civ. Sez. V n. 20103 del 18.07.2025)
I motivi assorbiti dalla decisione di primo grado non si intendono rinunciati se riproposti in appello ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs. n. 546 del 1992: non occorrono appello incidentale né ricorso incidentale, mentre le valutazioni di merito del giudice che si è spogliato della potestas decidendi restano prive di effetti.